In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016 la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. Cass. pen. sez. V 13 marzo 2017 n. 11999
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius” produce immediatamente l’acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale “status” ai sensi dell’art. 588 cod. civ. conseguendone che il delitto di cui all’art. 491 cod. pen. non può concorrere in tal caso con quello di truffa che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l’arricchimento dell’agente derivi da un atto dispositivo della vittima al quale questa sia stata indotta da artici o raggiri. Cass. pen. sez. V 9 aprile 2019 n. 15666
In tema di reato di falsità in titoli di credito la persona offesa dal reato coincide non soltanto con il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato ma anche con la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo poiché il reato in questione richiede per la sua consumazione non solo l’attività di formazione del titolo falso o l’alterazione del titolo vero ma anche il successivo uso del titolo di credito falsificato. Cass. pen. sez. II 7 giugno 2018 n. 25914
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7 permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario anche se dotato di clausola di non trasferibilità in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (cd. girata impropria) potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato. Cass. pen. sez. II 24 luglio 2017 n. 36670
Vi è concorso formale tra il reato di falsità in titoli di credito e quello di ricettazione degli stessi non solo perchè non vi è alcun rapporto di continenza e quindi non si pone un problema di alternatività o specialità tra i due reati ma anche in considerazione della diversità dei beni penalmente protetti dalle due fattispecie. Cass. pen. sez. II 13 ottobre 2011 n. 36911
Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa per la prima volta uso del titolo vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell’agente producendo i suoi effetti giuridici all’esterno nei confronti dei terzi come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario. Cass. pen. sez. V 27 gennaio 2003 n. 3925
In tema di falso la contraffazione o alterazione di certificati di deposito bancario a scadenza vincolata emessi dagli istituti bancari ai sensi dell’art. 12 comma 6 d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 integra il delitto di cui all’art. 491 cod. pen. trattandosi di titoli trasferibili. Cass. pen. sez. V 24 settembre 2019 n. 39046
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale integrando un mero illecito civile atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. Cass. pen. sez. II 8 luglio 2019 n. 29567
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario anche se dotato di clausola di non trasferibilità in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (c.d. girata impropria) potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato. Cass. pen. sez. II 21 marzo 2018 n. 13086
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra pitra quelle soggette a sanzione penale mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. Cass. pen. sez. V 30 marzo 2018 n. 14628
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo bancario disciplinato dal diritto privato sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen.). Cass. pen. sez. II 9 maggio 2018 n. 20437
In tema di falso i certificati di deposito al portatore emessi da un istituto bancario non rientrano nella previsione di cui all’art. 458 secondo comma c.p. essendo configurabili in relazione alla loro eventuale contraffazione o alterazione esclusivamente i reati previsti dall’art. 491 c.p. Cass. pen. sez. V 7 giugno 2006 n. 19502
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. da parte del d. lgs. n. 7 del 2016 la rilevanza penale dell’attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell’atto falso) realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491 è circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo (testamento olografo cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore) sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (Fattispecie in tema di cambiali). Cass. pen. sez. V 28 giugno 2016 n. 26812
In tema di reato di falso in titoli di credito persona offesa è non solo il soggetto a cui sia falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato ma anche quello che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso in concreto fatto del titolo. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa del reato a Poste italiane s.p.a. in cui favore erano stato emessi dalla banca Commerciale Italiana quattro assegni circolari poi contraffatti). Cass. pen. sez. II 9 luglio 2007 n. 26493
In tema di reati di falsità in titolo di credito previsti dagli artt. 485 e 491 c.p. per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo.(Nella specie la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa legittimata a presentare la querela ex art. 493 bis c.p. al beneficiario che aveva presentato all’incasso un assegno falsificato). Cass. pen. sez. V 18 marzo 2003 n. 12711