Art. 491 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Documenti informatici

Articolo 491 bis - codice penale

(1) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Articolo 491 bis - Codice Penale

(1) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Note

(1) Questo articolo, aggiunto dall’art. 3 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

Massime

In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all’art. 491 bis c.p. riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest’ultimo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12576 del 18 marzo 2013 (Cass. pen. n. 12576/2013)

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell’archivio dell’Università e, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l’art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15535 del 15 aprile 2008 (Cass. pen. n. 15535/2008)

Integra il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis c.p. (falso materiale in atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi alla predisposizione di verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine, rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo di supporto, in quanto l’art. 491 bis c.p. — che sanziona sia la falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente destinati ad elaborarli — riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45313 del 14 dicembre 2005 (Cass. pen. n. 45313/2005)

L’archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell’art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11930 del 25 marzo 2005 (Cass. pen. n. 11930/2005)

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) – anche nell’ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell’introduzione nel codice penale dell’art. 491 bis, ad opera dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 – la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell’archivio informatico dell’Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo – determinando l’iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti – in quanto, nella previsione di cui all’art. 476 c.p. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l’espressa previsione dell’art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell’esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11915 del 12 marzo 2004 (Cass. pen. n. 11915/2004)

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