Art. 488 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

Articolo 488 - codice penale

(1) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici (491, 492, 493 bis).

Articolo 488 - Codice Penale

(1) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici (491, 492, 493 bis).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

Massime

Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 c.p. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 c.p.), per «vantaggio» va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l’agente si ripromette di conseguire. (Secondo la Suprema Corte in tale nozione rientra, dunque, anche la sospensione dello sfratto che la parte si ripromette di ottenere mediante l’esibizione di un falso contratto di affitto essendo irrilevante, ai fini del falso, la possibilità di realizzare il risultato avuto di mira). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4647 del 7 maggio 1993 (Cass. pen. n. 4647/1993)

Non si ha immutazione del fatto se, contestata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 486 c.p., la condanna intervenga in relazione al reato di cui all’art. 488 stesso codice. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12883 del 25 settembre 1989 (Cass. pen. n. 12883/1989)

L’ipotesi prevista dall’art. 488 c.p., per la quale sono applicabili le pene stabilite per le falsità materiali, ricorre quando l’agente sia venuto in possesso del foglio firmato in bianco per un titolo diverso da quello che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo. Ciò può avvenire così se il foglio sia posseduto per causa illegittima (furto, rapina, estorsione), come quando sia posseduto per causa legittima, ma anche nel possessore l’obbligo o la facoltà di riempimento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6034 del 19 giugno 1981 (Cass. pen. n. 6034/1981)

Il criterio distintivo fra il reato di cui all’art. 486 c.p. e quello di cui all’art. 488 c.p. consiste nel fatto che il primo esige nel soggetto attivo il possesso di un documento che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, mentre il secondo presuppone che l’autore del reato abbia conseguito il possesso del foglio in bianco in modo illegittimo (ad esempio, per furto, appropriazione indebita, truffa) ovvero legittimamente ma senza obbligo o facoltà di riempirlo (ad esempio, a titolo di custodia). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2832 del 12 gennaio 1981 (Cass. pen. n. 2832/1981)

Il delitto di falsità materiale previsto dall’art. 488 c.p. si verifica non solo quando colui che commette la falsità sia del tutto sfornito del diritto di riempire il foglio in bianco per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, ma anche quando pur avendone acquistato legittimamente il possesso non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum, o perché tale mandato non sia mai esistito o perché non sia valido in quel momento (per esempio, in caso di prestazioni corrispettive, perché soggetto alla condizione sospensiva dell’esecuzione della prestazione da effettuarsi per prima). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4400 del 1 aprile 1980 (Cass. pen. n. 4400/1980)

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