Art. 487 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Articolo 487 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 (488, 491, 493).

Articolo 487 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 (488, 491, 493).

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