In tema di falsità documentale la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati integra il delitto di cui all’art. 479 c.p. (oltreché l’eventuale concorso nel reato di cui all’art. 486 c.p. quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita) in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura in realtà non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d’ufficio e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato la falsa accusa rivolta ad un notaio d’avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco solo in seguito abusivamente riempito da terzi). Cass. pen. sez. VI 20 giugno 2003 n. 26994
Integra la ipotesi delittuosa di falsità in foglio firmato in bianco il comportamento di colui che tradendo la fiducia di chi gli ha rilasciato un assegno bancario senza indicazione del nome del prenditore e con l’intesa che il ricevente vi avrebbe apposto il proprio lo riempia con il nome di terza persona. Invero il riempimento del titolo con nome di altro soggetto pone l’emittente nella condizione di non poter opporre a costui le eccezioni personali di cui all’art. 25 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 che avrebbe viceversa potuto far valere nei confronti del prenditore. Cass. pen. sez. V 1 settembre 1999 n. 3088
Non si ha immutazione del fatto se contestata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 486 c.p. la condanna intervenga in relazione al reato di cui all’art. 488 stesso codice. Cass. pen. sez. V 25 settembre 1989 n. 12883
In tema di falsità in foglio firmato in bianco quando l’agente sia del tutto sfornito del diritto di riempire il documento per averne acquistato il possesso in modo illegittimo o quando pur avendone acquistato legittimamente il possesso non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato ad scribendum (o perché tale mandato non sia mai esistito o perché non sia valido in quel momento) il delitto di falso non rientra nello schema dell’art. 486 c.p. ma in quello dell’art. 488 ed è punibile quale falsità materiale a norma dell’art. 485 o 491. L’art. 491 c.p. che equipara determinate scritture private agli atti pubblici agli effetti della pena non richiama accanto all’art. 485 anche l’art. 486 che prevede la falsità ideologiche e non materiali commesse in scritture private in bianco. Il legislatore non ha voluto evidentemente inasprire le pene quando trattasi di falsità ideologiche nelle scritture private suddette. Pertanto nel caso di falsità in cambiali sub specie del citato art. 486 si applica la pena stabilita da tale articolo per tutte le scritture private senza distinzione alcuna. Cass. pen. sez. II 6 novembre 1983 n. 5357
L’abusivo riempimento di un assegno bancario o di una cambiale è punito ai sensi dell’art. 486 c.p. in quanto la loro equiparazione quoad poenam agli atti pubblici è stabilita limitatamente alle falsità materiali come risulta dal fatto che l’art. 491 c.p. fa richiamo all’art. 479 e non anche all’art. 487 che prevede appunto un’ipotesi sia pure peculiare di falsità ideologica con riferimento all’atto pubblico nonché dal fatto che lo stesso art. 491 richiama il solo art. 485 e non anche l’art. 486. Cass. pen. sez. V 15 luglio 1981 n. 6978
Essendo l’assegno bancario firmato in bianco da includere tra i titoli di credito trasmissibili per girata ben può l’autorizzazione al riempimento promanare dal girante anziché dall’emittente. Cass. pen. sez. V 19 giugno 1981 n. 6034
La particolarità della fattispecie descritta nell’art. 486 c.p. incentrata nell’abuso di fiducia piche nella lesione della fede pubblica giustifica unitamente alla lettera dell’art. 491 c.p. l’esclusione dell’applicabilità di quest’ultima disposizione all’abuso di titoli di credito in bianco. Cass. pen. sez. I 12 gennaio 1981 n. 2832
Peculiare caratteristica del delitto di falsità ideologica previsto dall’art. 486 c.p. che lo distingue da quello contemplato dall’art. 488 c.p. è la sussistenza al momento del riempimento del diritto di completare il documento conferito in precedenza dall’autore all’agente. I delitti di falsità in foglio firmato in bianco sono configurabili anche per i titoli di credito e in particolare per l’assegno bancario in bianco cioè privo all’origine di taluno dei requisiti prescritti essendo sufficiente che tali requisiti sussistano tutti solo al momento della presentazione alla banca trattaria mentre sono indispensabili all’origine soltanto la sottoscrizione del traente l’ordine di pagare ed il nome del trattario. Cass. pen. sez. V 1 aprile 1980 n. 4400