Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l’acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l’interesse della persona offesa apparente firmataria del documento ma anche la fede pubblica la quale è compromessa nel momento in cui l’agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l’erroneo convincimento sull’effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale. Cass. pen. sez. II 10 novembre 2003 n. 42790
Il bene tutelato dal reato ex art. 485 c.p. è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità; ne consegue che la consumazione del reato prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale. Cass. pen. sez. V 16 marzo 2000 n. 3331
La falsificazione della fotocopia di una scrittura privata mediante fotomontaggio (nella specie attraverso la manipolazione di un documento vero scannerizzato) integra il reato di falsità materiale in scrittura privata perché salvo che intervenga il disconoscimento la fotocopia di una scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria dell’originale. Cass. pen. sez. II 7 ottobre 2011 n. 36369
In tema di falsità documentali l’uso dell’atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto in caso di contraffazione di testamento olografo il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario ex art. 620 c.c.. Cass. pen. sez. V 19 ottobre 2010 n. 37238
Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell’autore effettivo dell’atto poiché tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l’autore si impegnava a cedere ad alcuni gli la proprietà di un immobile). Cass. pen. sez. V 19 aprile 2005 n. 14561
In tema di falsità in scrittura privata l’alterazione richiesta dall’art. 485 c.p. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale da modificare il significato originario dell’atto sicché non è integrata da un’aggiunta a matita apposta sull’originale di un contratto. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un’aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata). Cass. pen. sez. V 7 maggio 2001 n. 18283
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 485 cod. pen. nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo gli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive ma anche quelli relativi a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa all’apposizione di una falsa firma di un architetto su un allegato planimetrico depositato unitamente alla dichiarazione di inizio attività di lavori di ristrutturazione di un fabbricato). Cass. pen. sez. V 19 febbraio 2015 n. 7703
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 485 c.p. nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa alla contestazione del reato di calunnia relativa alla falsa accusa di apposizione di firma apocrifa in calce ad una mozione di sfiducia del segretario coordinatore di un movimento politico). Cass. pen.,sez. VI 6 novembre 2009 n. 42578
In tema di falso documentale le comunicazioni ai clienti di una banca – redatte su stampa in uso all’istituto di credito dal funzionario all’uopo preposto – concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore “borsa e titoli” hanno natura di scritture private in quanto esse non si risolvono nell’adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l’opzione del mantenimento dell’impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che ai fini dell’integrazione della scrittura privata non occorre che esso riguardi la costituzione l’esercizio o l’estinzione di un diritto soggettivo potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell’ambito di un rapporto giuridico “inter partes” od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto. Cass. pen. sez. V 19 marzo 2009 n. 12373
Persone offese del delitto di falsità in scrittura privata sono sia il soggetto cui sia stata attribuita la falsa attestazione sia quello che abbia subito un danno per l’uso del documento contraffatto. (Fattispecie in tema di falsa attestazione dello stato di rischio in vista della stipula di un contratto d’assicurazione per la responsabilità civile per eventi dannosi da circolazione stradale in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa anche all’impresa assicuratrice). Cass. pen. sez. V 10 marzo 2009 n. 10619
In tema di reati di falsità in titolo di credito previsti dagli artt. 485 e 491 c.p. per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo.(Nella specie la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa legittimata a presentare la querela ex art. 493 bis c.p. al beneficiario che aveva presentato all’incasso un assegno falsificato). Cass. pen. sez. V 18 marzo 2003 n. 12711
Il delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) si consuma nel momento in cui per la prima volta si fa uso della scrittura falsificata ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell’agente producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false costituite da una dichiarazione dell’asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro e da una correlata busta paga alla società finanziaria richiesta dell’erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile). Cass. pen. sez. V 4 febbraio 2015 n. 5338
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’autovettura integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata ma non quello di ricettazione a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato. Cass. pen.,sez. II 17 aprile 2009 n. 16566
Non integra il delitto di contraffazione di strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p. ) ma quello di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p. ) la condotta di colui che apponga su un elaborato depositato all’Ufficio del Genio Civile il timbro dell’Ordine degli Architetti apparentemente riferito ad un professionista iscritto a detto Ordine considerato che il suddetto timbro non può essere definito sigillo in quanto la funzione di autenticazione o certificazione propria del sigillo non può che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l’attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito ad un privato autorizzato a munirsi di un sigillo mentre ciò non si verifica per l’Ordine professionale degli Architetti e per i singoli professionisti che vi appartengono i quali non sono dotati del sigillo sopra descritto. Cass. pen. sez. V 8 luglio 2008 n. 27900
In tema di reato di frode in assicurazione l’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo siccome impedisce l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice potendosi però configurare in ordine a tale condotta il delitto di falsità in scrittura privata. Cass. pen. sez. II 22 marzo 2007 n. 12210
Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego l’atto di collocamento in aspettativa adottato da un dirigente amministrativo costituisce atto pubblico in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull’organizzazione dell’ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all’art. 476 c.p. l’apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune). Cass. pen. sez. V 30 giugno 2003 n. 27881
Ai fini dell’individuazione della condotta di uso rilevante per la configurazione del reato di cui agli artt. 489 e 485 c.p. assume rilievo la funzione rappresentativa del documento usato e non già quella dell’atto documentato. Ne consegue che l’uso del documento è penalmente rilevante quando il soggetto disponga materialmente del documento e dunque dell’oggetto rappresentativo quale che sia il significato che intenda attribuire all’atto in esso contenuto. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso che ai fini del reato in questione costituisca condotta penalmente rilevante il mero comportamento processuale di chi convenuto in un giudizio civile per l’esecuzione specifica di un preliminare di vendita contraffatto si difenda nel merito proponendo anche domanda riconvenzionale per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore). Cass. pen. sez. V 18 giugno 2003 n. 26173
La falsa sottoscrizione di una procura ad litem e la falsa attestazione dell’autenticità di detta sottoscrizione comportano a carico del difensore che se ne sia reso autore la configurabilità rispettivamente del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) e di quello di falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) dovendosi escludere con riguardo alla seconda di dette falsità che essa sia invece qualificabile come falsità ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale laddove essa si sostanzi come di norma nella mera declaratoria di genuinità della firma. Cass. pen. sez. II 22 gennaio 2003 n. 3135
L’attestazione da parte dell’assicuratore di dati non veritieri nel certificato di assicurazione (nella specie relativa alla R.C.A.) integra il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità previsto dall’art. 481 c.p. mentre la contraffazione o l’alterazione dello stesso documento configura il reato di falsità in scrittura privata previsto dall’art. 485 dello stesso codice. Cass. pen. Sezioni Unite 11 maggio 2002 n. 18056
Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa per la prima volta uso del titolo vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell’agente producendo i suoi effetti giuridici all’esterno nei confronti dei terzi come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario. Cass. pen. sez. V 27 gennaio 2003 n. 3925
In tema di falso in scrittura privata a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7 la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. Cass. pen. sez. un. 10 settembre 2018 n. 40256
Integra il delitto di falsità in scrittura privata e non in documento equiparato ad un atto pubblico la falsificazione di un assegno bancario munito di girata “per l’incasso” che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è pertanto priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo. Cass. pen. sez. V 3 marzo 2009 n. 9727
Integra il delitto di falso in scrittura privata – e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 c. p. – l’apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all’incasso e protestato in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell’assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata che giustifica la tutela penale rafforzata. Cass. pen. sez. V 16 gennaio 2009 n. 1720
In tema di falso per alterazione di titoli di credito l’oggetto della tutela penale è costituito dall’affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli artt. 485 e 491 c.p. giacché per effetto di tale alterazione l’assegno assume una apparenza diversa rispetto a quella originaria. Cass. pen. sez. II 18 ottobre 2007 n. 38605
Integra il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che crei in fotocopia due false dichiarazioni di quietanza con falsificazione della firma del defunto creditore; né a tal fine rileva il tempestivo disconoscimento – in sede civile – delle predette scritture effettuato dagli eredi in quanto esse almeno nel lasso di tempo sino all’eventuale disconoscimento hanno la stessa forza probante dell’originale capaci anche di sostenere una pronuncia giudiziaria favorevole ove per mera negligenza o disattenzione “ex adverso” le stesse non siano tempestivamente disconosciute o la controparte sia contumace di guisa che maturi il riconoscimento tacito di cui all’art. 215 cod. proc. civ. Ne deriva che il disconoscimento è un “posterius” che non elide l’esistenza del reato – il quale ha natura di reato di pericolo e si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia la cui validità è destinata a permanere in assenza di tempestivo disconoscimento nell’universo giuridico con la stessa forza probante di un originale – che si perfeziona con l’uso della fotocopia avvenuto nella specie mediante la produzione in giudizio della stessa. Cass. pen. sez. V 18 luglio 2012 n. 29026
Integra il reato di falsità in scrittura privata la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’autovettura anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto (nella specie da tre giorni). Cass. pen. sez. V 29 settembre 2010 n. 35090
Integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente obbligatoria per legge facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio. Cass. pen. sez. V 11 settembre 2009 n. 35441
Non integra il falso innocuo ma il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore sostituendole a quelle originali e quindi provvedendo al deposito dell’atto presso la cancelleria considerato che il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice del falso in scrittura privata può avere anche natura esclusivamente morale nella specie costituito dal deposito della memoria nel testo voluto dall’imputato anziché in quello voluto dal difensore. Cass. pen. sez. V 21 ottobre 2008 n. 39432
Il delitto di falsità in scrittura privata commesso con alterazione del libro-soci di una società a responsabilità limitata ha quali persone offese i soci e la stessa società. (Fattispecie in cui l’alterazione del libro-soci era consistita nell’attestazione della cessione delle partecipazioni dei soci pari all’intero capitale sociale all’amministratore). Cass. pen. sez. II 7 novembre 2007 n. 40845
Il libro dei soci è una scrittura privata e la sua falsificazione integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. non del reato di cui agli artt. 477-482 c.p. Cass. pen. sez. II 13 agosto 2007 n. 32847
Integra il delitto di cui all’art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la condotta di colui che in qualità di progettista forma una falsa lettera di presentazione al Comune di un preliminare di accordo di programma per un progetto di lottizzazione per conto di una società apponendovi la firma apocrifa del legale rappresentante della stessa committente considerato che la lettera privata assume nella specie in ragione del suo contenuto e della sua peculiare destinazione la connotazione di scrittura privata comprovante rapporti giuridici di diritto privato rilevante ai fini della fattispecie costitutiva dell’art. 485 c.p. (Nella specie la lettera di presentazione degli elaborati progettuali era destinata ad avviare la pratica burocratica di formalizzazione dell’accordo di programma momento determinante ai fini della maturazione del diritto del professionista alla percezione dei dovuti compensi secondo le clausole contrattuali che vincolavano quest’ultimo alla società la quale a sua volta aveva espresso e formalizzato il proprio dissenso tramite il legale rappresentante in ordine alla consistenza volumetrica delle opere progettate). Cass. pen. sez. V 29 novembre 2006 n. 39410
Integra il reato di falsità in scrittura privata punibile a querela della persona offesa la formazione della falsa dichiarazione redatta da un privato ai sensi dell’art. 31 Reg. di polizia veterinaria nella quale si faccia apparire come proveniente da un terzo la attestazione che questi aveva detenuto un capo bovino destinato poi al trasporto. (In motivazione la Corte ha escluso che fosse ravvisabile il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all’art. 477 c.p. non essendo la dichiarazione in questione espressione di un pubblico potere di certificazione o autorizzazione). Cass. pen. sez. V 16 giugno 2005 n. 22687
Integra gli estremi del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.) la formazione di una missiva falsa su carta intestata «Agenzia di Assicurazione Ina Assitalia di Roma» formata mediante un «collage» di parti dell’elenco telefonico e con in calce una falsa sottoscrizione con la quale si comunichi alla banca erogatrice del finanziamento ed allo stesso assicurato che è in corso l’istruttoria preliminare relativa alla polizza assicurativa; né sussiste in tale ipotesi l’estremo del falso grossolano poiché nessuno dei destinatari della lettera in questione è stato in grado di rilevare che la firma in calce alla lettera non apparteneva ad alcuno dei titolari dell’Agenzia di assicurazione. Cass. pen. sez. V 26 luglio 2004 n. 32467
L’attestazione di conformità di un’autovettura al modello omologato – in quanto proveniente dal costruttore e cioè da un soggetto che non esercita neppure per delegazione funzioni pubbliche – è una scrittura privata con la conseguenza che la falsificazione materiale di detta attestazione integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata). Cass. pen. sez. V 7 aprile 2004 n. 16267