In tema di falsità in atti e registri la configurabilità del reato di cui all’art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che modificando il regime di una certificazione vigente all’epoca della condotta ne elimino con efficacia “ex nunc” l’obbligatorietà in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della “norma penale in bianco” ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall’autotrasportatore previsto dal d.lgs. 4 agosto 2008 n. 144 attuativo della direttiva 2006/22/CE la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE 2014/165 Commission clarification n. 7) . Cass. pen. sez. V 11 giugno 2018 n. 26580
Integra il tentativo di falsità in registri (art. 56 e 484 c.p.) la condotta di colui che in qualità di titolare di un’agenzia di «pratiche auto» lasci nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza spazi in bianco ancorché numerati trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell’alterata collocazione cronologica. Cass. pen. sez. V 23 gennaio 2008 n. 3560
In materia di rifiuti inserire « false indicazioni» che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all’art. 484 c.p. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso l’applicabilità in base al principio di specialità dell’art. 52 del D.L.vo N. 22/97 che reprime con una sanzione pecuniaria la violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico riferendosi tale norma alla tenuta dei registri « in modo incompleto» ovvero in modo « inesatto» cioè a dati esistenti anche se non completi o esatti). Cass. pen. sez. II 8 marzo 2004 n. 10753
In tema di reati concernenti la vendita di armi il delitto di commercio senza licenza può ritenersi integrato quando il titolare dell’autorizzazione ne violi i limiti imposti per qualità o quantità mentre deve escludersi la sussistenza del reato quando la cessione di armi comprese per numero e qualità tra quelle autorizzate avvenga in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 35 T.U.L.P.S. in quanto la mancata o falsa registrazione dei destinatari della vendita è punibile a norma del citato art. 35 o dell’art. 484 c.p. (falsità nei registri e notificazioni). Cass. pen. sez. V 4 dicembre 2000 n. 12630