Art. 482 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Falsità materiale commessa dal privato

Articolo 482 - codice penale

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (357) fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (490).

Articolo 482 - Codice Penale

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (357) fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (490).

Tabella procedurale

Arresto: ipotesi a), b), e), facoltativo in flagranza; ipotesi c), d), f), non consentito.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: ipotesi b), consentito; ipotesi a), c), d), e), f), non consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: ipotesi a), b), e), consentite; ipotesi c), d), f), non consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un’autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 35814 del 7 agosto 2019 (Cass. pen. n. 35814/2019)

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dagli artt. 135 e 136, Codice della Strada. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 57004 del 18 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 57004/2018)

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt.477-482 cod. pen., la falsificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29709 del 14 giugno 2017 (Cass. pen. n. 29709/2017)

Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 53044 del 14 dicembre 2016 (Cass. pen. n. 53044/2016)

In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l’alterazione di elementi accessori dell’atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell’attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l’esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28303 del 7 luglio 2016 (Cass. pen. n. 28303/2016)

La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un’inesistente copia conforme di un’ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt. 478 e 482 c.p.), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13541 del 11 aprile 2012 (Cass. pen. n. 13541/2012)

Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l’uso del documento falsificato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 47029 del 20 dicembre 2011 (Cass. pen. n. 47029/2011)

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l’accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l’originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l’imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38349 del 24 ottobre 2011 (Cass. pen. n. 38349/2011)

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F 24) rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 c.p., trattandosi di atti pubblici di fede privilegiata per ciò che attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il dipendente della banca delegata attesta essere stati da lui compiuti o avvenuti in sua presenza. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15571 del 18 aprile 2011 (Cass. pen. n. 15571/2011)

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1468 del 19 gennaio 2011 (Cass. pen. n. 1468/2011)

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato a invalidi” attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché, come nella specie, il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19567 del 24 maggio 2010 (Cass. pen. n. 19567/2010)

Il modello F24, utilizzato per il pagamento di contravvenzioni concernenti irregolarità fiscali, ha natura giuridica d’attestato del contenuto d’atti, sicchè la relativa falsificazione ad opera di un privato integra il delitto di cui agli artt. 478 e 482 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36687 del 24 settembre 2008 (Cass. pen. n. 36687/2008)

La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l’imputato era titolare del permesso originale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34340 del 26 settembre 2005 (Cass. pen. n. 34340/2005)

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che sia trovato in possesso di una ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l’esistenza di una malattia dell’imputato, preordinata ad ottenere il rinvio di un processo, in quanto la ricetta del medico convenzionato con le aziende sanitarie (Asl) non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato in questione, la perseguibilità a querela o l’uso dell’atto falso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33648 del 14 settembre 2005 (Cass. pen. n. 33648/2005)

In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un’espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all’atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell’ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato (artt. 476 e 482 c.p.) allorché quest’ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del Sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all’atto e collocata sul timbro dell’ufficio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15259 del 22 maggio 2005 (Cass. pen. n. 15259/2005)

L’agenzia di pratiche automobilistiche che ai sensi dell’art. 7 legge n. 264 del 1991 rilascia un certificato sostitutivo della carta di circolazione è un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità: ne consegue che il privato il quale falsifichi materialmente il documento (nella specie mediante fotocopia — realizzata con uno scanner — che si presenti con l’apparenza di un atto originale) risponde del reato di cui all’art. 482 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16499 del 3 maggio 2005 (Cass. pen. n. 16499/2005)

Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l’assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all’originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5401 del 11 febbraio 2005 (Cass. pen. n. 5401/2005)

In tema di falso materiale, l’annotazione da parte dello studente sul libretto universitario del superamento con profitto, contra verum di esami in realtà mai sostenuti, mediante falsificazione delle dichiarazioni del docente e della sua firma, non integra il delitto di falso in atto pubblico commesso da privato, ma quello di falso in certificato amministrativo: il libretto, infatti, essendo solo un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell’esame, che costituisce l’atto pubblico originario e preesistente, è un documento «derivato» o «secondario» che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31533 del 20 luglio 2004 (Cass. pen. n. 31533/2004)

La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 c.p. e non anche la fattispecie di cui all’art. 80 comma diciassettesimo D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l’uso di un atto falso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23670 del 20 maggio 2004 (Cass. pen. n. 23670/2004)

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa da privato (art. 476, comma secondo e 482 c.p.) la contraffazione della ricevuta di versamento in conto corrente postale, poichè la trasformazione dell’Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale del dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti nell’attività connessa alla riscossione delle somme versate in tali conti, trattandosi dell’esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11804 del 11 marzo 2004 (Cass. pen. n. 11804/2004)

La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l’attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell’obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell’imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5584 del 12 maggio 2000 (Cass. pen. n. 5584/2000)

In tema di falsità materiale, la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato, quando si presenti non come tale, ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (Fattispecie relativa ad un «fotomontaggio», con il quale era stato approntato, in fotocopia, un falso atto costitutivo di società, recante anche l’impronta del sigillo notarile). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7566 del 11 giugno 1999 (Cass. pen. n. 7566/1999)

In materia di falsità materiale commessa dal privato, il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l’originale. In tal caso l’agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche. (Fattispecie in tema di tagliando autorizzativo di permesso di parcheggio contraffatto approntato con mezzi sofisticati e del tutto identico all’originale, per dimensioni, colore, forma, dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque non si manifestava come fotocopia dell’originale). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9366 del 13 agosto 1998 (Cass. pen. n. 9366/1998)

Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l’alterazione della scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune. Ciò in quanto lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando per l’orario indicato a sostare nell’area pubblica). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4108 del 7 gennaio 1997 (Cass. pen. n. 4108/1997)

Qualora un soggetto commetta un reato in concorso con altri, la mera consapevolezza da parte dello stesso delle false generalità dei complici non comprova la partecipazione dell’agente alla falsificazione dei documenti d’identità adoperati da questi ultimi e alla contraffazione delle relative impronte pubbliche. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8150 del 30 agosto 1996 (Cass. pen. n. 8150/1996)

La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell’intenzione dell’agente e nella valenza oggettiva, l’atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all’originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all’originale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7717 del 7 agosto 1996 (Cass. pen. n. 7717/1996)

Il provvedimento col quale il Ministero del Tesoro accoglie la domanda di un privato intesa ad ottenere la disponibilità di un immobile costituisce un atto amministrativo, in quanto emesso da un pubblico impiegato nell’esercizio di una pubblica potestà. La formazione di una comunicazione ministeriale, poi, che faccia figurare come emesso il suddetto provvedimento, contrariamente alla realtà, costituisce falso in certificazione amministrativa ex art. 477 c.p., in quanto dichiarativa del contenuto di esso. Tale reato, se commesso da un privato, è punibile ai sensi dell’art. 482 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 791 del 29 aprile 1996 (Cass. pen. n. 791/1996)

L’art. 19 della legge 2 agosto 1982, n. 528, contenente l’ordinamento del gioco del lotto, con la previsione della contraffazione degli scontrini o della manomissione delle registrazioni, configura un’ipotesi di falso materiale commesso dal privato, non diversamente dall’art. 482 c.p., ma sanziona il fatto in maniera più rigorosa, poiché reprime un illecito che, oltre a ledere la fede pubblica, offende anche il patrimonio dello Stato, che viene esposto ad indebiti esborsi di denaro. L’art. 19 della legge citata, pertanto, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 482 c.p. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6898 del 26 giugno 1995 (Cass. pen. n. 6898/1995)

Il decreto di trasferimento di immobili emesso in sede di espropriazione immobiliare individuale dal giudice dell’esecuzione o, in sede di vendita fallimentare, dal giudice delegato al fallimento, è atto pubblico di fede privilegiata, poiché presuppone l’attestazione di quei fatti (avvenuta aggiudicazione, versamento del prezzo, ecc.) senza i quali il decreto stesso non potrebbe essere emanato. La sottoscrizione apposta dal cancelliere poi, ha la funzione di attestare il deposito del suddetto provvedimento, ed è pertanto di per sé fidefaciente, in quanto relativa ad attività (ricezione) compiuta dal cancelliere pubblico ufficiale. (Fattispecie di contraffazione dei decreti di trasferimento di immobili commessa dal privato, ipotizzata dagli artt. 476, comma 2 e 482 c.p.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6850 del 14 giugno 1994 (Cass. pen. n. 6850/1994)

La falsificazione dei fogli o dei registri contenenti le firme del personale presente di un ufficio pubblico, da parte di un dipendente, diverso da quello che ha il compito di curare la raccolta delle firme e la tenuta dei fogli, integra l’ipotesi di falsità materiale in atto pubblico ex art. 482 c.p., commessa da persona diversa dal pubblico ufficiale che ha la funzione di formare l’atto, e non già quella di cui all’art. 476 stesso codice. (Fattispecie in cui un bidello di scuola media aveva falsificato, mediante aggiunte e cancellature i fogli contenenti le firme del personale al fine di far risultare la propria presenza, mentre svolgeva altrove un’attività commerciale). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 14714 del 14 novembre 1990 (Cass. pen. n. 14714/1990)

Le ricette con cui un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale prescrive un farmaco all’assistito non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell’assistito all’erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all’assistito stesso l’esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico. (Fattispecie di contraffazione di ricetta commessa da privato e ritenuta dalla Cassazione costituire il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8051 del 1 giugno 1990 (Cass. pen. n. 8051/1990)

Si realizza l’ipotesi criminosa di cui agli artt. 476 e 482 c.p. nel caso in cui venga falsificato — mediante apposizione della falsa firma del funzionario e applicazione del falso timbro della banca — il modulo con il quale gli istituti di credito danno atto del pagamento della somma dovuta per imposte da parte del contribuente. Tale documento, infatti, è atto pubblico in quanto da un lato è produttivo di effetti giuridici di rilevanza pubblicistica in relazione all’assolvimento dell’obbligo tributario e dall’altro contiene la documentazione di mera attività compiuta dal pubblico ufficiale in relazione alla riscossione della somma dovuta per imposta, a nulla rilevando la natura dell’attività bancaria riferibile soltanto all’ordinaria attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e non già anche a quella attività di natura tipicamente pubblicistica che gli istituti di credito svolgono in campo fiscale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7853 del 31 maggio 1990 (Cass. pen. n. 7853/1990)

La contraffazione dello stemma della Repubblica sui moduli delle carte di identità integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), in relazione all’art. 468 stesso codice, e non il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati amministrativi, previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6395 del 3 maggio 1990 (Cass. pen. n. 6395/1990)

La falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli artt. 482, 477 c.p., non quello di cui agli artt. 482, 476 c.p., poiché la targa automobilistica non ha natura di atto pubblico, ma di certificazione amministrativa. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9337 del 21 settembre 1988 (Cass. pen. n. 9337/1988)

La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull’esistenza, sull’efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (Nella specie è stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9268 del 15 settembre 1988 (Cass. pen. n. 9268/1988)

Integra il delitto di falsità materiale in atti pubblici commesso dal privato l’alterazione del bollettino di versamento in conto corrente postale, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta fatti direttamente compiuti, come la ricezione di un determinato versamento a favore di un particolare soggetto, costitutivo di un diritto a favore del versante e di un obbligo a carico della amministrazione. (Fattispecie in tema di pagamento di tasse automobilistiche). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8753 del 8 agosto 1988 (Cass. pen. n. 8753/1988)

Nella ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte del privato, il criterio della invalidità o della inesistenza giuridica non può valere come scriminante dal momento che la carenza assoluta di potere nel privato è elemento del reato stesso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12091 del 3 dicembre 1987 (Cass. pen. n. 12091/1987)

Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia all’uopo fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell’intestatario del documento risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente, sia di concorso nella falsificazione del timbro della prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8101 del 7 luglio 1987 (Cass. pen. n. 8101/1987)

Il foglio di presenza istituito presso le pubbliche amministrazioni, per documentare la presenza lavorativa dei dipendenti, ai fini della corresponsione della paga ad essi spettante, è atto pubblico anche se materialmente sottoscritto e firmato dagli stessi dipendenti. (Applicazione del principio in tema di falsità in atti). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3055 del 13 marzo 1987 (Cass. pen. n. 3055/1987)

La falsificazione materiale da parte del privato della ricevuta di versamento in conto corrente postale della tassa automobilistica realizza il reato di cui agli artt. 476, secondo comma e 482 c.p., mentre la falsificazione da parte dello stesso del disco contrassegno integra il reato di cui agli artt. 478 ultimo comma e 482 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1346 del 6 febbraio 1987 (Cass. pen. n. 1346/1987)

L’esposizione all’esterno del veicolo dell’attestato di versamento in conto corrente postale della tassa per veicoli a motore (cosiddetto disco — contrassegno) contraffatto, integra il reato di truffa nelle due ipotesi alternative, o del delitto consumato o del delitto tentato, secondo che l’azione si sia o meno compiuta o l’evento si sia o meno verificato, ferma restando la concorrente violazione degli artt. 482 e 478 terzo comma c.p. e, ove sia stata contraffatta pure la ricevuta del detto versamento, la violazione degli artt. 482 e 476 c.p. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 9418 del 16 settembre 1986 (Cass. pen. n. 9418/1986)

L’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 482 c.p., pur costituendo una figura autonoma di reato e non una ipotesi attenuata di quello previsto dall’art. 476 c.p., si differenzia da quella presa in considerazione in quest’ultimo articolo esclusivamente per la diversità del soggetto attivo del delitto. Ne consegue che, anche quando il reato di cui all’art. 476 cpv. c.p. sia commesso da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, la qualità di fede privilegiata dell’atto costituisce un’aggravante che, in presenza di eventuali attenuanti, non si sottrae al giudizio di valenza. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7783 del 27 agosto 1985 (Cass. pen. n. 7783/1985)

Nell’ipotesi di formazione di una falsa carta di identità, da parte di un privato, si configura il reato di falsità materiale in certificato previsto dall’art. 477 c.p. in relazione all’art. 482 c.p. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6703 del 5 luglio 1985 (Cass. pen. n. 6703/1985)

Nella falsità materiale prevista dall’art. 482 c.p., autore del falso deve essere soltanto il privato o il pubblico ufficiale che agisca fuori delle sue funzioni, giacché, ove in concorso col privato agisca il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, sono applicabili per tutti le pene stabilite negli artt. 476, 477 e 478 c.p., in base al disposto dell’art. 117 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10528 del 7 dicembre 1983 (Cass. pen. n. 10528/1983)

Nella configurazione giuridica dell’art. 482 c.p. l’abuso di funzioni pubbliche non costituisce elemento essenziale della fattispecie, in quanto è ben possibile che commetta falsità materiale il pubblico ufficiale, agendo fuori dell’esercizio delle sue funzioni senza che si verifichi da parte sua alcun abuso di ufficio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8043 del 8 ottobre 1983 (Cass. pen. n. 8043/1983)

La falsità materiale in atto pubblico commessa da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, prevista dall’art. 482 c.p., costituisce una figura autonoma di reato e non un’ipotesi attenuata dei reati di cui agli artt. 476, 477 e 478. Di conseguenza, non è possibile procedere al giudizio di comparazione con l’aggravante prevista nel capoverso dell’art. 476; né il giudice è tenuto a fissare la misura della pena ai sensi del suddetto articolo e poi ridurla di un terzo, dovendo invece determinare autonomamente la pena nei limiti ridotti di cui all’art. 482. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3312 del 20 aprile 1983 (Cass. pen. n. 3312/1983)

La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone l’immatricolazione d’un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull’anzidetto documento si configura il reato previsto dall’art. 482 c.p. in relazione all’art. 476, primo comma, dello stesso codice. (Nella specie si è precisato che la carta di circolazione ha natura dispositiva quanto all’immatricolazione e abilitativa ob rem quanto all’ammissione alla circolazione). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 10929 del 10 dicembre 1981 (Cass. pen. n. 10929/1981)

Il delitto di falso in atto pubblico, pur se commesso dal privato ex art. 482 c.p., è un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri e non occorrendo un animus nocendi vel decipiendi, sicché sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nell’eventuale opinione di operare lecitamente, e ciò perché l’oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non nell’offesa di altro bene, pubblico o privato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6024 del 19 giugno 1981 (Cass. pen. n. 6024/1981)

Il reato di falso materiale in certificazione o autorizzazione amministrativa commesso da privato, previsto dall’art. 477 c.p. in relazione all’art. 482 c.p., si perfeziona non appena sia compiuta l’alterazione o contraffazione dell’atto non essendo richiesto anche l’uso del documento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4988 del 27 maggio 1981 (Cass. pen. n. 4988/1981)

Commette il delitto di falso in certificazione amministrativa, ai sensi degli artt. 48 e 482 c.p., il privato che nel richiedere una licenza di costruzione esibisce a corredo della domanda una falsa planimetria indicante una superficie del suolo superiore a quella reale, inducendo così in errore gli organi del comune che, omettendo gli accertamenti del caso, concedono la richiesta autorizzazione sul presupposto, falso, che fosse rispettato il rapporto tra area del suolo e cubatura della costruzione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10121 del 28 novembre 1979 (Cass. pen. n. 10121/1979)

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