Art. 477 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Articolo 477 - codice penale

Il pubblico ufficiale (357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (480, 492, 493).

Articolo 477 - Codice Penale

Il pubblico ufficiale (357), che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (480, 492, 493).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen, la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l’assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta intestata e timbro dell’istituto in disuso da anni. Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 5374 del 10 febbraio 2020 (Cass. pen. n. 5374/2020)

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico con carattere fidefaciente e non quello di falso in certificato, la condotta del sanitario che, senza avere proceduto ad alcuna verifica sulle condizioni di salute di una persona, attesti l’esistenza o la permanenza di una patologia in realtà inesistente. Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 33498 del 24 luglio 2019 (Cass. pen. n. 33498/2019)

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ex artt. 477 e 482 cod. pen., la formazione di una falsa attestazione dell’avvenuta revisione di un autoveicolo con targa estera, eseguita nel Paese di immatricolazione con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione. (In motivazione, la Corte ha sottolineato la rilevanza pubblicistica del certificato di revisione periodica di un’autovettura immatricolata in Bulgaria, quale Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 96/96/CE del 20 dicembre 1996, recepita con d.m. 6 agosto 1998, n. 408, nonché quale Paese aderente, assieme all’Italia, alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 8 novembre 1968). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7900 del 21 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 7900/2019)

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, C.d.S., che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l’autore della contraffazione . Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 20799 del 10 maggio 2018 (Cass. pen. n. 20799/2018)

In tema di falso documentale, costituisce falso innocuo la contraffazione di un’autorizzazione amministrativa non più richiesta ai fini dell’espletamento di una determinata attività in seguito all’abrogazione della norma che la prevedeva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto innocua la contraffazione di un’autorizzazione sanitaria per l’idoneità di un veicolo ad essere adibito al trasporto alimenti). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 52742 del 20 novembre 2017 (Cass. pen. n. 52742/2017)

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo (artt.477-482 cod. pen.) la falsificazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3811 del 25 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 3811/2017)

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato ad invalidi” attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8900 del 3 marzo 2016 (Cass. pen. n. 8900/2016)

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente. (La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l’erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa).

La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46273 del 14 dicembre 2011 (Cass. pen. n. 46273/2011)

Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati (artt. 477 e 482 c.p.) la condotta di colui che falsifichi un documento facendone apparire il rilascio da un’agenzia di pratiche automobilistiche e attestante, contrariamente al vero, la presenza della carta di circolazione dell’auto in detta agenzia, considerato che l’agenzia di pratiche automobilistiche che, ai sensi dell’art. 7 L. n. 264 del 1991, rilascia il certificato sostitutivo della carta di circolazione riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15520 del 15 aprile 2008 (Cass. pen. n. 15520/2008)

In tema di falso, deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all’esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l’esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla. (Fattispecie in tema di disposizione del presidente di una Asl che conteneva una disciplina generale in ordine all’uso del mezzo personale [l’automobile] e non una specifica autorizzazione ad usarlo). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5105 del 28 aprile 2000 (Cass. pen. n. 5105/2000)

In materia di falsità in atti, per poter qualificare come certificato amministrativo, ai sensi dell’art. 477 c.p., un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2314 del 21 aprile 1997 (Cass. pen. n. 2314/1997)

In materia di falsità commessa dal pubblico ufficiale, non si configura il delitto previsto dall’art. 476 c.p., con riferimento al documento riproduttivo del contenuto di una pubblica registrazione — anche se quest’ultima avviene utilizzando sistemi informatici — bensì la falsità in certificati ipotizzata dall’art. 477 c.p. (Fattispecie in tema di riproduzione cartolare dell’atto catastale contenuto nel sistema informatico). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2616 del 10 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2616/1997)

Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, la concessione edilizia di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 rientra nelle fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p., trattandosi di autorizzazione amministrativa. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 673 del 29 gennaio 1997 (Cass. pen. n. 673/1997)

Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l’alterazione della scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune. Ciò in quanto lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando per l’orario indicato a sostare nell’area pubblica). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4108 del 7 gennaio 1997 (Cass. pen. n. 4108/1997)

Il provvedimento col quale il Ministero del Tesoro accoglie la domanda di un privato intesa ad ottenere la disponibilità di un immobile costituisce un atto amministrativo, in quanto emesso da un pubblico impiegato nell’esercizio di una pubblica potestà. La formazione di una comunicazione ministeriale, poi, che faccia figurare come emesso il suddetto provvedimento, contrariamente alla realtà, costituisce falso in certificazione amministrativa ex art. 477 c.p., in quanto dichiarativa del contenuto di esso. Tale reato, se commesso da un privato, è punibile ai sensi dell’art. 482 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 791 del 29 aprile 1996 (Cass. pen. n. 791/1996)

Integra il reato di cui all’art. 477 c.p. la fotocopia di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l’apparenza dell’originale. Ciò perché neppure al titolare del documento stesso (certificato o autorizzazione) è consentita la riproduzione in maniera da creare un secondo documento che si presenti e sia utilizzato come l’originale. (Fattispecie relativa a contrassegno per invalidi, che permetteva l’accesso di autoveicolo a zone a traffico limitato del Comune di Firenze, realizzato su carta dello stesso colore dell’originale ed utilizzato dal figlio del titolare). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12589 del 28 dicembre 1995 (Cass. pen. n. 12589/1995)

È ravvisabile il tentativo di falsità materiale in autorizzazione amministrativa nella condotta di colui che detenga nella propria abitazione un modulo di patente di guida internazionale già compilato parzialmente con le sue generalità, unitamente ad una foto-tessera e ad una pressa idonea ad applicarla al documento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 214 del 13 gennaio 1995 (Cass. pen. n. 214/1995)

L’apposizione di una data falsa mediante il timbro a calendario, da parte del funzionario di un ufficio postale, in calce ad un ricorso amministrativo integra gli estremi del falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), e non in certificazioni amministrative (art. 477 c.p.), poiché si riferisce all’attestazione di attività compiute dal P.U. nell’esercizio delle sue funzioni in relazione alla ricezione del ricorso stesso e rilevanti ai fini dell’ammissibilità sotto il profilo del rispetto dei termini di presentazione, previsti dalla legge a pena di decadenza. (Fattispecie di falso relativa a ricorso avverso l’avviso di accertamento di valore dell’amministrazione finanziaria). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6687 del 10 giugno 1994 (Cass. pen. n. 6687/1994)

Ai fini della tutela penale, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio di un campeggio rilasciata dal comune va collocata non già nella categoria degli atti pubblici, bensì in quella delle autorizzazioni amministrative. (Applicazione in tema di falsità materiale). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5245 del 15 maggio 1991 (Cass. pen. n. 5245/1991)

Il falso in carta di identità rientra nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 477 c.p. e non in quella di cui all’art. 476 di tale codice, posto che la carta d’identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, in quanto trattasi di un certificato — e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. — la cui specifica finalità è solo quella di consentire l’esatta identificazione delle persone. Cassazione penale, Sez. Feriale, sentenza n. 12280 del 6 settembre 1990 (Cass. pen. n. 12280/1990)

Le ricette con cui un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale prescrive un farmaco all’assistito non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell’assistito all’erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all’assistito stesso l’esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico. (Fattispecie di contraffazione di ricetta commessa da privato e ritenuta dalla Cassazione costituire il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8051 del 1 giugno 1990 (Cass. pen. n. 8051/1990)

In tema di falso documentale, il criterio che caratterizza l’atto pubblico e lo distingue dal certificato amministrativo non è tanto da ricercare nel carattere costitutivo dell’atto, quanto nell’appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale. Sono, pertanto, da considerarsi certificazioni amministrative solo le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti alla sua presenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3310 del 20 aprile 1983 (Cass. pen. n. 3310/1983)

I sanitari autorizzati, ai sensi dell’art. 81 cod. strad., al rilascio dei certificati di idoneità psico-fisica alla guida non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto l’attività svolta, e per la quale percepiscono normalmente dal privato il corrispettivo dovuto, è estranea alle attribuzioni d’ufficio ed al particolare rapporto intercorrente con la pubblica amministrazione, essendo compiuta nell’esercizio della loro professione sanitaria. Pertanto, i certificati di idoneità da essi rilasciati non si inquadrano nella categoria degli atti pubblici, ma in quella dei certificati redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la cui falsificazione è punita a norma dell’art. 481 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8569 del 5 ottobre 1982 (Cass. pen. n. 8569/1982)

La sostituzione della fotografia del titolare di una carta d’identità realizza il reato previsto dall’art. 477 c.p. che si consuma al momento della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l’uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilità di nocumento ad altri. Di conseguenza, se l’autore del reato fa altresì uso dell’atto risponderà sempre della fattispecie prevista dall’art. 477 c.p., mentre se ad usare il documento è un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma estraneo alla stessa, dovrà rispondere del diverso reato previsto dall’art. 489 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4715 del 6 maggio 1982 (Cass. pen. n. 4715/1982)

I certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica necessità, che non riproduca un fatto già rappresentato da altri documenti, presuppongono un’attività diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato. (Nella specie è stato ritenuto che il certificato medico implichi necessariamente la visita del paziente da parte del sanitario che lo rilascia). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2659 del 10 marzo 1982

Mentre l’atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. è destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dallo stesso autore del documento o da lui percepito o attestato, o che comunque costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per i terzi, il certificato amministrativo è caratterizzato da ciò, che la sua funzione probatoria deriva dal contenuto di altri atti pubblici preesistenti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 701 del 25 gennaio 1982 (Cass. pen. n. 701/1982)

Il delitto di falso in autorizzazione amministrativa prescinde dall’uso del documento alterato o contraffatto, e si perfeziona non appena sia stata compiuta la falsificazione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9954 del 7 novembre 1981 (Cass. pen. n. 9954/1981)

Per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazione di atti pubblici preesistenti. Sono invece atti pubblici quelli in cui i fatti vengono attestati come conosciuti de visu et auditu ex propriis sensibus dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato che ne è l’autore, nonché gli atti che costituiscono o concorrono a costituire un diritto o un obbligo per persone determinate. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9226 del 20 ottobre 1981 (Cass. pen. n. 9226/1981)

Nella nozione di certificato amministrativo rientrano solo quelle attestazioni originarie di verità e di scienza che siano estranee alla documentazione di attività direttamente esercitate dal pubblico ufficiale ovvero alla prova di atti e di fatti che abbiano avuto luogo alla sua presenza. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8458 del 29 settembre 1981 (Cass. pen. n. 8458/1981)

I permessi di colloqui di privati con detenuti rilasciati dal procuratore della Repubblica non sono atti pubblici, ma autorizzazioni amministrative, rimuovendo l’ostacolo che lo stato d’isolamento dal mondo esterno, in cui i detenuti si trovano, comporta per l’esercizio del loro diritto di incontrare i propri congiunti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6465 del 21 maggio 1980 (Cass. pen. n. 6465/1980)

Non costituisce reato, neppure tentato, una falsa certificazione d’idoneità psico-fisica col nome dell’interessato in bianco, non essendo un tale documento idoneo a conseguire alcun effetto giuridico. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica dell’aspirante al conferimento della patente di guida va fatta mediante visita sanitaria, che deve essere contestuale alla redazione del certificato. Poiché, dunque, la visita è presupposto essenziale della certificazione di idoneità, costituisce falso punibile la compilazione e la firma di un certificato d’idoneità psico-fisica senza che sia stato visitato l’interessato, a nulla rilevando che il medico fosse a conoscenza delle condizioni di salute di quest’ultimo, né che lo stesso potesse, attraverso una perizia giudiziale, essere ritenuto idoneo al conferimento della patente di guida. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3805 del 18 marzo 1980 (Cass. pen. n. 3805/1980)

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