Art. 474 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Articolo 474 - codice penale

(1) (2) (3) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 - Codice Penale

(1) (2) (3) Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Si riporta il testo precedente:
«(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 2.065 euro.
«Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.».
(2) Si veda l’art. 16 della L. 23 luglio 2009, n. 99, di cui si riporta il testo: «(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517 ter e 517 quater del codice penale). 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517 ter e 517 quater del codice penale sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
«2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario.
«3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l’autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
«4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
«5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 301 bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».
(3) A norma dell’art. 15 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, la condanna definitiva per i delitti previsti da questo articolo, comporta il divieto di ottenere:a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza; secondo comma, non consentito.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, consentite; secondo comma, non consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Non sussiste concorso tra i reati previsti dagli artt. 474, comma secondo e 517 cod. pen. stante la clausola di riserva prevista dall’art. 517 cod. pen. che la rende norma sussidiaria rispetto all’ipotesi di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, tranne nell’ipotesi residuale di condotte riguardanti le opere dell’ingegno ovvero, quanto ai prodotti industriali, di condotte di mendacio diverse da quelle aventi ad oggetto l’originalità del marchio. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17187 del 5 giugno 2020 (Cass. pen. n. 17187/2020)

In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è compito del giudice accertare in via incidentale l’esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa. (In applicazione del suddetto principio, con riferimento alla commercializzazione di scarpe con modello e marchio contraffatto “Crocs”, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, rilevando l’inesistenza del presupposto del reato di cui all’art. 474 cod. pen. in seguito alla declaratoria di nullità “ab origine” del suddetto modello industriale comunitario da parte dell’EUIPO, decisione confermata dal Tribunale UE). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 43374 del 23 ottobre 2019 (Cass. pen. n. 43374/2019)

In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l’agente è titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui – nella prospettiva di un’immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio – così come rileva la collocazione di quest’ultimo sul prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti in quanto l’etichetta che poteva rivelare la non originalità degli stessi, non essendo chiaramente visibile, era inidonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla loro natura). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22040 del 20 maggio 2019 (Cass. pen. n. 22040/2019)

Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 474 cod. pen., l’alterazione di marchi prevista dall’art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l’originale e da verificarsi mediante un esame sintetico – e non analitico – dei marchi in comparazione, che tenga conto dell’impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.(Fattispecie relativa al sequestro di magliette di note squadre di calcio recanti marchi contraffatti). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33900 del 19 luglio 2018 (Cass. pen. n. 33900/2018)

Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36139 del 21 luglio 2017 (Cass. pen. n. 36139/2017)

Integra il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’art. 474 cod. pen., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 cod. pen., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni con marchi o segni distintivi falsificati se vi è sostanziale identità del “logo” riprodotto rispetto a quello originale, in quanto il primo delitto si riferisce a prodotti recanti marchi – e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici – contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell’ordine economico, punisce la messa in circolazione di prodotti dell’ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27376 del 31 maggio 2017 (Cass. pen. n. 27376/2017)

Nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, la cui previsione è rimasta identica pur a seguito della riforma dell’art. 474 cod. pen. ad opera della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalità che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all’esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18641 del 14 aprile 2017 (Cass. pen. n. 18641/2017)

Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che ponga in vendita accessori e ricambi per aspirapolvere sui quali sia stato riprodotto il marchio dell’impresa produttrice dei componenti originali; né ha rilievo al riguardo l’art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta, comunque, vietata ex art. 473 e 474 cod. pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37451 del 10 settembre 2014 (Cass. pen. n. 37451/2014)

Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Fattispecie relativa ai marchi “Armani”, “Dior”, “Lacoste”, “Richmond”). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5215 del 3 febbraio 2014 (Cass. pen. n. 5215/2014)

In tema di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, deve escludersi la consapevolezza dell’agente in ordine alla “esistenza del titolo di proprietà industriale”, che costituisce un presupposto del reato, quando la merce sia stata ordinata in epoca precedente alla avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto. (In motivazione, la Corte ha osservato che ha rilievo, ai fini del difetto dell’elemento soggettivo, la presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sull’identificazione del momento iniziale della tutela del marchio). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 42446 del 31 ottobre 2012 (Cass. pen. n. 42446/2012)

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20944 del 31 maggio 2012 (Cass. pen. n. 20944/2012)

L’affermazione di responsabilità per il caso di mera detenzione di prodotti con marchi contraffatti, implica che la finalità di vendita sia provata, sulla base dei più disparati indizi, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sia diretto alla attività del successivo commercio o messa in circolazione del corpo di reato. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 142 del 10 gennaio 2012 (Cass. pen. n. 142/2012)

Non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi colui che ponga in vendita ricambi per auto non originali sui quali sia stato riprodotto, quale elemento estetico presente sul componente originale, il marchio del costruttore del veicolo. (Fattispecie relativa alla pubblicizzazione e commercializzazione su siti internet di copricerchioni provenienti da produttori indipendenti). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 47081 del 20 dicembre 2011 (Cass. pen. n. 47081/2011)

Ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l’illiceità dell’uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo. (Fattispecie relativa a sequestro di magliette riportanti al centro una dicitura di grandi dimensioni di un celebre marchio e sul collo un’altra, di piccole dimensioni, riferita a un altro produttore). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40170 del 15 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 40170/2009)

Integra il reato di cui all’art. 474 c.p. la condotta di commercializzazione di prodotti recanti il marchio “vera pelle” o “vero cuoio” contraffatto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9261 del 2 marzo 2009 (Cass. pen. n. 9261/2009)

Integra il reato previsto dall’art. 474 c.p. l’introduzione di prodotti con segni falsi nelle acque territoriali italiane, anche se non risulti superata la barriera doganale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7064 del 18 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 7064/2009)

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l’apposizione dei marchi registrati sull’abbigliamento sportivo ufficiale risponde all’esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell’abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all’incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell’esercizio dell’attività tipica della società sportiva. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36016 del 19 settembre 2008 (Cass. pen. n. 36016/2008)

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perchè il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perchè il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione « ex ante» della riconoscibilità « ictu oculi» della grossolanità della falsificazione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 16821 del 23 aprile 2008 (Cass. pen. n. 16821/2008)

Il reato di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l’alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, laddove il reato di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purchè detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31482 del 2 agosto 2007 (Cass. pen. n. 31482/2007)

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) la vendita di prodotti falsamente contrassegnati ed esposti insieme a quelli originali; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l’affidabilità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patrimoniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica idoneità all’inganno della condotta ma solo l’idoneità di un documento o di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquirente sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità, ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33543 del 5 ottobre 2006 (Cass. pen. n. 33543/2006)

La grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l’impossibilità di configurare il reato di cui all’art. 474 c.p. per asserita inidoneità dell’azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi l’interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44297 del 5 dicembre 2005 (Cass. pen. n. 44297/2005)

La norma che incrimina l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l’errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio connaturata all’azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 34652 del 27 settembre 2005 (Cass. pen. n. 34652/2005)

La tutela penale di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) riguarda segni distintivi regolarmente registrati ed in genere indicativi della riferibilità del bene abusivamente riprodotto ad una data impresa industriale o commerciale; ne deriva che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 474 c.p. non è sufficiente accertare la sussistenza della violazione del diritto d’autore, costituita dalla riproduzione di un personaggio di fantasia senza autorizzazione, ma è necessario verificare se il personaggio di fantasia suddetto costituisca oggetto di un marchio registrato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33068 del 12 settembre 2005 (Cass. pen. n. 33068/2005)

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato — ancorché non fedele ma espressiva di una forte similitudine — integra il reato quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore. (Fattispecie relativa alla riproduzione dell’immagine del canarino «Titti», che la Corte ha ritenuto integrare reato nonostante la mancanza, accanto alla immagine stessa, del nome dell’animale, oggetto del marchio unitamente alla raffigurazione del personaggio. La Corte ha osservato che, nell’insieme figurativo del marchio, l’elemento di maggior richiamo visivo era la immagine, mentre il nome, elemento secondario, non era determinante). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25147 del 11 luglio 2005 (Cass. pen. n. 25147/2005)

Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (nè in relazione a esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede apprestata dalla norma non si rivolge al solo compratore occasionale ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi, e anche alle imprese medesime che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40835 del 20 ottobre 2004 (Cass. pen. n. 40835/2004)

Non può dirsi estranea alla previsione di reato di cui all’art. 474 c.p. la condotta consistente nella produzione e messa in commercio di prodotti seriali riproducenti, ancorché in modo imperfetto e senza indicazione della sua denominazione, un personaggio di fantasia protetto da registrazione. (Nella specie, trattavasi di giocattoli gonfiabili riproducenti il pulcino «Calimero»). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27032 del 16 giugno 2004 (Cass. pen. n. 27032/2004)

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), nell’ipotesi dell’immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsità, bensì rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5237 del 10 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 5237/2004)

È ammissibile e rituale il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) — avente per oggetto prodotti recanti marchi ritenuti contraffatti disposto in pendenza di giudizi civili, preordinati ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell’uso dello stesso, una volta ritenuta l’astratta sussumibilità del fatto nell’ipotesi criminosa ex art. 474 c.p., ovvero il fumus commissi delicti, in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48648 del 19 dicembre 2003 (Cass. pen. n. 48648/2003)

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 23427 del 7 giugno 2001 (Cass. pen. n. 23427/2001)

La fattispecie di cui all’art. 474 c.p., che si pone a tutela della pubblica fede, si realizza con la messa in circolazione di un prodotto con marchio contraffatto senza che possa assumere rilievo, nel senso di escludere la sussistenza del reato per falso c.d. grossolano, il fatto che le condizioni di vendita non siano tali da trarre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 13031 del 14 dicembre 2000 (Cass. pen. n. 13031/2000)

In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, (art. 474 c.p.) il reato è configurabile, qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l’origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali, e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3336 del 16 marzo 2000 (Cass. pen. n. 3336/2000)

Un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato ex art. 474 c.p., solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l’unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest’ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la grossolanità della contraffazione era evidente per la diversità del colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2119 del 23 febbraio 2000 (Cass. pen. n. 2119/2000)

Il reato di cui all’art. 474 c.p. sussiste ogni volta che venga accertato che si è svolto il commercio di prodotti con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il reato in relazione a magliette che portavano il marchio contraffatto “Chanel”, ritenendosi irrilevante che, sia per la sussistenza anche di un’altra dicitura non riconducibile alla predetta casa, sia per essere poste in vendita in una bancarella di mercato, l’acquirente potesse essere stato messo sull’avviso che si trattava di merce non genuina). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3028 del 5 marzo 1999 (Cass. pen. n. 3028/1999)

Il reato di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito a titolo di dolo generico poiché lo scopo del reo è indifferente per la nozione del delitto. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo è richiesto nell’agente soltanto la coscienza e volontà di detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e, quindi, la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 925 del 25 gennaio 1999 (Cass. pen. n. 925/1999)

In materia di detenzione per il commercio di merci portanti marchi contraffatti (art. 474 c.p.), la motivazione che evidenzi l’apparente anomalia dei segni distintivi rispetto alla merce originale ed il basso prezzo di vendita, a sostegno dell’esigenza di accertamenti probatori, non è illogica. Con riferimento al sequestro probatorio, le apparenti anomalie di marchi su capi di abbigliamento comportano la qualificazione di “corpo di reato” degli oggetti portanti i segni distintivi “sospetti” e giustificano l’approfondimento delle indagini, anche in presenza di documentazione formalmente ineccepibile. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5535 del 28 gennaio 1998 (Cass. pen. n. 5535/1998)

Colui il quale acquista o riceve prodotti con il marchio contraffatto e le detiene per la vendita, risponde in concorso materiale sia del reato di cui all’art. 474 c.p. sia del reato di cui all’art. 648 c.p. Infatti, mentre nel reato di cui all’art. 474 c.p. la soggettività si identifica nella volontà cosciente di detenere per vendere opere o prodotti industriali con marchio contraffatto, nel reato di cui all’art. 648 c.p. essa si identifica nella volontà cosciente e libera di ricevere o detenere, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto, cose o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Inoltre, diversa è l’oggettività giuridica dei due delitti, rappresentata nel primo dalla tutela della fede pubblica e, nell’altro, del patrimonio, mentre distinti sono anche gli scopi, essendo l’art. 648 c.p. volto ad impedire la generica circolazione di cose provenienti da delitto e l’art. 474 c.p. ad offrire una protezione della pubblica fede commerciale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2098 del 6 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2098/1997)

In tema di contraffazione di prodotti industriali, se è vero che la tutela penale è riservata esclusivamente ai marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, tuttavia, quando si tratta di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice, l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce. (Nella specie la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del gravame con il quale il ricorrente, imputato del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all’art. 474 c.p., aveva dedotto che non vi era alcuna prova in atti sulla circostanza che il marchio «Timberland», di origine straniera, fosse stato registrato in Italia o all’estero e fosse, quindi degno di tutela giuridica). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 4265 del 4 gennaio 1996 (Cass. pen. n. 4265/1996)

Acquistare oggetti con marchi contraffatti, avendo coscienza della contraffazione, integra gli estremi della ricettazione, in quanto oggetto e marchio non sono scindibili neppure concettualmente, sicché, essendo l’oggetto con marchio contraffatto il risultato di un reato, lo stesso non può essere acquistato o ricevuto a fine di profitto. La messa in vendita è un’attività aggiuntiva, autonomamente sanzionata dall’art. 474 e con diversa obiettività giuridica. Tra i due reati (artt. 474 e 648 c.p.) non è quindi ravvisabile rapporto di specialità. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10874 del 27 luglio 1990 (Cass. pen. n. 10874/1990)

Nel caso di vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto — nella specie cinture Armani — trova applicazione l’ipotesi di reato di cui all’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e non quella dell’art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che è definita espressamente come sussidiaria. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7107 del 12 maggio 1989 (Cass. pen. n. 7107/1989)

Il reato previsto dall’art. 474 c.p. («introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi») ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo della merce, che sia protetto e riconosciuto dallo Stato o all’estero. Il reato di cui all’art. 517 c.p. («vendita di prodotti industriali con segni mendaci» – sussidiario rispetto al primo – ha invece per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché esso sia idoneo a trarre in inganno l’acquirente. Ne deriva che mentre per la configurabilità del primo reato occorre un’effettiva contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo così che questo possa confondersi con quello vero; per l’altro è sufficiente invece una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3040 del 15 marzo 1987 (Cass. pen. n. 3040/1987)

La configurazione giuridica del fatto commesso da commercianti consistente nel detenere per vendere e nel porre in vendita merce con marchi contraffatti di società o produttori, i cui prodotti sono protetti da brevetto, è quella del reato previsto dall’art. 474 c.p., il quale richiede nell’agente solo la coscienza e volontà di detenere cose contraffatte destinate alla vendita senza che sia necessaria la dimostrazione di concrete trattative per la vendita stessa. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2897 del 12 aprile 1986 (Cass. pen. n. 2897/1986)

Il reato previsto dall’art. 474 c.p. può essere commesso soltanto con il porre in commercio o con il detenere per la vendita prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre il reato previsto dall’art. 517 c.p. può essere commesso con mezzi vari ed anche con la contraffazione e l’alterazione dei marchi e dei segni distintivi. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 387 del 27 marzo 1973 (Cass. pen. n. 387/1973)

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