Il reato di falso ideologico in atto pubblico concorre con quello di frode fiscale ipotizzato dall’art. 4 della L. 7 agosto 1982, n. 516. È pur vero, infatti, che tale norma prevede un’ipotesi di falsità ideologica, punendo l’emissione di fatture o altri documenti contabili con «l’indicazione di nomi diversi da quelli veri, in modo che ne risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui si riferiscono». Peraltro, ai fini dell’integrazione di questa fattispecie, è sufficiente una falsità relativa a un documento privato, sicché, quando il documento contabile è rappresentativo di un atto pubblico, la fattispecie stessa si arricchisce di un ulteriore elemento lesivo e l’autore deve rispondere di entrambi gli illeciti. (Fattispecie relativa all’emissione di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli con false indicazioni sulle generalità dei destinatari delle merci). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4313 del 26 aprile 1996 (Cass. pen. n. 4313/1996)
Nel caso di uso in un esercizio commerciale di una bilancia guasta nel senso che dà un peso non esatto a vantaggio dell’esercente ricorre il delitto di cui all’art. 472 c.p. (uso o detenzione di misure o pesi di falsa impronta) qualora il guasto sia effetto di una manipolazione fraudolenta ovvero se esso comunque verificatosi venga sfruttato consapevolmente dall’esercente in danno altrui. Cass. pen. sez. VI 20 gennaio 1977