Art. 470 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Articolo 470 - codice penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso (110) nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Articolo 470 - Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso (110) nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Massime

Integra il reato previsto dall’art. 470 c.p. il porre in vendita biglietti di ingresso a manifestazioni sportive recanti il contrassegno SIAE contraffatto, in quanto quest’ultimo ha natura giuridica di impronta di pubblica autenticazione e certificazione. (In motivazione la Corte ha escluso che la sentenza Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, C-20/05 in c. Schwibbert, abbia inciso sulla rilevanza penale del fatto). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43027 del 3 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 43027/2010)

Integra gli estremi del tentativo del reato di cui all’art. 470 c.p. la condotta di chi mette in vendita apparecchi elettrici o elettronici con marchio CE falso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 24696 del 30 giugno 2010 (Cass. pen. n. 24696/2010)

In relazione al delitto di cui all’art. 470 c.p., per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore delle stesse la autenticità della provenienza e della correlata certificazione. In particolare, con riguardo ai metalli preziosi, il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 ha stabilito l’obbligatoria apposizione sugli stessi di marchi di identificazione rispondenti ai requisiti specifici individuati nello stesso provvedimento legislativo, i quali possono essere richiesti anche da soggetti privati. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che un marchio ed una certificazione falsi, impressi su un lingotto dorato, sono idonei ad integrare la materialità del reato suddetto, in quanto in grado di ingannare in ordine alla provenienza ed alla certificazione).

In tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell’art. 49 comma 2 c.p., e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8414 del 25 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 8414/2004)

Integra il reato di cui all’art. 470 c.p. la vendita di metalli recanti la contraffazione dello strumento certificativo, a nulla rilevando la grossolanità della punzonatura contraffatta né la mancata stampigliatura sul metallo della sigla del produttore e del luogo di fabbricazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5607 del 12 maggio 2000 (Cass. pen. n. 5607/2000)

Fra le condotte previste dagli artt. 648 (ricettazione) e 470 (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autentificazione o certificazione) c.p. non esiste rapporto di specialità; non è dato rinvenire in esse, infatti, alcun elemento in comune: né l’obiettività giuridica, essendo il reato di cui all’art. 470 c.p. diretto a tutelare la pubblica fede, e non il patrimonio come la ricettazione, né l’elemento materiale, in quanto l’aver detenuto per vendere l’oggetto contraffatto è comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia rispetto alla ricezione — ancorché necessaria — della merce di origine delittuosa. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10297 del 2 dicembre 1996 (Cass. pen. n. 10297/1996)

Il reato di cui all’art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) costituisce autonoma figura di reato e non circostanza attenuante dei reati di cui agli artt. 467, 468, 469 c.p., anche se la relativa sanzione è indicata come «ridotta di un terzo» rispetto a quelle previste dalle norme incriminatrici degli stessi. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 7, comma 1, c.p.p., la cognizione del delitto di cui all’art. 470 c.p., sanzionabile con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, appartiene alla competenza per materia del pretore. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 763 del 22 maggio 1996 (Cass. pen. n. 763/1996)

Integra il delitto di cui all’art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione fotografica di un contrassegno originale. (Fattispecie relativa alla vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno della Siae). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3998 del 12 aprile 1995 (Cass. pen. n. 3998/1995)

Il reato di cui all’art. 1 legge n. 406 del 1981 non ha carattere speciale rispetto a quello previsto dall’art. 470 c.p. Infatti, mentre l’art. 470 c.p. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, l’art. 1 legge n. 406 del 1981 punisce invece chi pone in commercio o detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d’autore, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che rechino o meno impronte false. I due reati, pertanto, oltre ad essere diretti alla tutela di differenti interessi, si concretano in condotte materiali ontologicamente diverse, che, conseguentemente concorrono tra loro, in mancanza di elementi specializzanti che caratterizzino l’uno rispetto all’altro. (Fattispecie relativa alla vendita di musicassette abusivamente riprodotte e con impronta della Siae contraffatta). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1483 del 12 febbraio 1992 (Cass. pen. n. 1483/1992)

Il numero di telaio di un’autovettura è un elemento importante per l’identificazione del veicolo e, come tale, anche se è impresso dalla casa costruttrice straniera, essendo oggetto, insieme ad altri segni particolari di riconoscimento, di accordi internazionali sottoscritti dagli Stati interessati e, quindi, soggetto ad omologazione da parte degli organi competenti dello Stato italiano, ha indubbia rilevanza giuridica, stante la funzione cui esso adempie di autenticazione pubblica. Di conseguenza, ogni alterazione o contraffazione integra il reato di cui all’art. 470 c.p., quando il veicolo, così contraffatto e in circolazione, sia posto in vendita o acquistato nella piena consapevolezza dell’intervenuta manipolazione. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6438 del 11 giugno 1991 (Cass. pen. n. 6438/1991)

La norma di cui all’art. 1 della L. 29 luglio 1981, n. 406, che punisce tra l’altro la vendita di cassette stereo prive del contrassegno della Siae, non ha innovato circa la natura del reato, che resta finalizzato alla tutela del diritto di autore. Infatti, la contraffazione delle impronte della Siae sulle musicassette continua a ricadere sotto la tutela degli artt. 468 e 470 c.p. (Nella specie, è stata esclusa la natura di reato finanziario dell’ipotesi prospettata e si è ritenuta, perché si trattava di un conflitto di competenza, la competenza del pretore e non già del tribunale). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 832 del 18 aprile 1985 (Cass. pen. n. 832/1985)

Nell’ipotesi di acquisto di cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, il reato di cui all’art. 470 c.p. deve ritenersi consumato, allorché si tratti di vendita con spedizione e cioè da piazza a piazza, fin dal momento della consegna al vettore, perché con tale atto si esaurisce l’adempimento dell’obbligazione del venditore e, nel contempo, si determina il passaggio della disponibilità delle cose al destinatario. Mentre l’art. 1 della L. 29 luglio 1981, n. 406 sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, l’art. 470 c.p. sanziona, invece — esclusi i casi di concorso con i contraffattori — la messa in vendita o l’acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Pertanto, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le impronte contraffatte della Siae. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10323 del 2 dicembre 1983 (Cass. pen. n. 10323/1983)

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