Art. 466 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Articolo 466 - codice penale

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459) o da biglietti di strade ferrate (431) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.

Articolo 466 - Codice Penale

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459) o da biglietti di strade ferrate (431) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.

Massime

L’art. 466 c.p. punisce al comma primo chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l’uso già fattone. Per uso già fattone agli effetti di questa norma deve intendersi non un uso qualsiasi ma l’uso avvenuto in conformità alla normale destinazione dei valori di bollo. E poiché per le marche da bollo la normale destinazione è costituita dalla possibilità del loro impiego per l’adempimento in modo straordinario dell’imposta di bollo e per gli atti soggetti a bollo n dall’origine come le procure alle liti le marche da bollo debbono essere applicate sul documento già formato ed annullate con la sottoscrizione di una delle parti interessate nelle procure con la sottoscrizione del mandante o del procuratore (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) ne deriva che il delitto previsto dall’art. 466 c.p. in tanto si configura in quanto il primo uso della marca sia servito ad assolvere l’imposta in ordine ad un atto già formato e come tale soggetto a tributo n dall’origine. Un uso diverso invece come per esempio nel caso in cui le marche da bollo siano state annullate per errore e poi recuperate ed utilizzate regolarmente e così pure una diversità di segni sulle marche possono dar luogo a un mero illecito amministrativo qualora i valori di bollo vengano di nuovo adoperati a norma del citato D.P.R. n. 642 che vieta di usare marche deteriorate o comunque usate in precedenza. Nella specie un procuratore legale aveva per errore annullato alcune marche da bollo applicandole su fogli di carta bollata in bianco non idonei per la redazione di atti giudiziari in quanto destinate ad uso amministrativo e le aveva poi recuperate per utilizzarle in relazione a regolari procure alle liti. Cass. pen. sez. V 13 aprile 1976

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