Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta (461), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032 (458, 459, 463).