Art. 46 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Costringimento fisico

Articolo 46 - codice penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi (54, 111, 611).
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

Articolo 46 - Codice Penale

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi (54, 111, 611).
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

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