Arresto: non consentito. | |
Fermo di indiziato di delitto: non consentito. | |
Misure cautelari personali: non consentite. | |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
La differenza tra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 457 c.p. e quella di cui all’art. 455 stesso codice consiste in ciò che per il reato di cui all’art. 455 la scienza della falsità delle monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all’atto della ricezione mentre per il reato previsto dall’art. 457 tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta. Cass. pen. sez. V 17 agosto 1990 n. 11489
La meno grave ipotesi di cui all’art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) può ricorrere anche nel caso di chi spende una banconota falsa trovata per terra: non può infatti escludersi a priori che chi si appropria di una moneta rinvenuta per terra ritenga che essa sia genuina e che solo dopo la ricezione si avveda della falsità e la spenda. Cass. pen. sez. V 6 gennaio 1982 n. 73
Il rinvenimento accidentale di banconote la cui falsità sia stata immediatamente recepita dall’inventore che poi le spenda non configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 457 c.p. sia perché il rinvenimento e la contestuale constatazione della falsità esclude in radice la buona fede nella ricezione voluta dalla norma citata sia perché la sostanziale ratio dalla minore entità di tale figura criminosa risiede nella considerazione che il soggetto agisce de damno vitando sia pure illecitamente e deprecabilmente riversando su altri il danno. Cass. pen. sez. V 6 aprile 1981 n. 2999
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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