Arresto: non consentito. | |
Fermo di indiziato di delitto: non consentito. | |
Misure cautelari personali: non consentite. | |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l’elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6132 del 8 febbraio 2018 (Cass. pen. n. 6132/2018)
In tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all’art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall’art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40994 del 2 ottobre 2014 (Cass. pen. n. 40994/2014)
La differenza tra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 457 c.p. e quella di cui all’art. 455 stesso codice consiste in ciò che per il reato di cui all’art. 455 la scienza della falsità delle monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all’atto della ricezione, mentre per il reato previsto dall’art. 457 tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11489 del 17 agosto 1990 (Cass. pen. n. 11489/1990)
La meno grave ipotesi di cui all’art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) può ricorrere anche nel caso di chi spende una banconota falsa trovata per terra: non può infatti escludersi a priori, che chi si appropria di una moneta rinvenuta per terra ritenga che essa sia genuina e che solo dopo la ricezione si avveda della falsità e la spenda. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 73 del 6 gennaio 1982 (Cass. pen. n. 73/1982)
Il rinvenimento accidentale di banconote la cui falsità sia stata immediatamente recepita dall’inventore, che poi le spenda, non configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 457 c.p., sia perché il rinvenimento e la contestuale constatazione della falsità esclude in radice la buona fede nella ricezione voluta dalla norma citata, sia perché la sostanziale ratio dalla minore entità di tale figura criminosa risiede nella considerazione che il soggetto agisce de damno vitando, sia pure illecitamente e deprecabilmente riversando su altri il danno. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2999 del 6 aprile 1981 (Cass. pen. n. 2999/1981)
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