Art. 456 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 456 - codice penale

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Articolo 456 - Codice Penale

Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Istituti giuridici

Novità giuridiche