Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516 (458, 463; 74, 88 att. c.p.p.).