Art. 454 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Alterazione di monete

Articolo 454 - codice penale

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516 (458, 463; 74, 88 att. c.p.p.).

Articolo 454 - Codice Penale

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516 (458, 463; 74, 88 att. c.p.p.).

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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