Art. 452 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Delitti colposi contro la salute pubblica

Articolo 452 - codice penale

Chiunque commette, per colpa (43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena [di morte (1)];
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’art. 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto (2).

Articolo 452 - Codice Penale

Chiunque commette, per colpa (43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena [di morte (1)];
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’art. 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto (2).

Note

(1) Si veda la nota 1 sub art. 9.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 3 aprile 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti da questo comma.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, prima e seconda ipotesi, facoltativo in flagranza ; terza ipotesi, non consentito; secondo comma, in relazione agli artt. 440442 c.p., facoltativo in flagranza; non consentito in relazione agli altri articoli.381 c.p.p.; 440442 c.p.; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, prima ipotesi, consentito; secondo comma, in relazione agli artt. 440442 c.p., consentito; altre ipotesi, non consentito.384 c.p.p.; 440442 c.p.; 384 c.p.p.
Misure cautelari personali: primo comma, prima e seconda ipotesi, consentite; secondo comma, in relazione agli artt. 440442 c.p., consentite; altre ipotesi, non consentite.280287 c.p.p.440442 c.p.; 280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, nn. 1 e 2, Tribunale collegiale; primo comma, n. 3, Tribunale monocratico.33 bis c.p.p.; 33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

In tema di commercio e somministrazione di sostanze alimentari nocive, nel caso in cui sussista il delitto previsto dall’art. 444 cod. pen. (anche nell’ipotesi colposa di cui all’art. 452 cod. pen.), deve ritenersi assorbita la contravvenzione di cui all’art. 5 della legge n. 283 del 1962, attinente alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 44779 del 30 novembre 2007 (Cass. pen. n. 44779/2007)

La somministrazione, in un pubblico esercizio, per mero errore di fatto, di una sostanza tossica e nociva che però non sia destinata all’alimentazione (nella specie, liquido per lavastoviglie contenuto in una bottiglia recante l’etichetta di una nota acqua minerale), non può dar luogo ad alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439, 440, 441, 442, 444, in relazione all’art. 452 c.p., ferma restando, naturalmente, la possibile responsabilità penale, a titolo di colpa, dell’autore del fatto in ordine alle eventuali conseguenze lesive subite dal soggetto cui la sostanza sia stata somministrata. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20391 del 30 maggio 2005 (Cass. pen. n. 20391/2005)

Il delitto colposo di cui all’art. 452 c.p. in relazione all’art. 443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti) si configura in caso di detenzione di medicinali scaduti, in quanto da un lato sussiste una presunzione assoluta di pericolosità del medicinale scaduto basata sulla previsione di perdita di efficacia dello stesso e dall’altro per la integrazione di tale reato è richiesta la semplice imperfezione del farmaco, sussistente dopo la sua scadenza. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29661 del 8 luglio 2004 (Cass. pen. n. 29661/2004)

La detenzione per il commercio di medicinali scaduti costituisce il reato previsto dagli artt. 443 e 452 c.p., in quanto vi è una presunzione assoluta della loro pericolosità desunta dalla previsione di un limite temporale per il loro impiego decorso il quale perdono efficacia, per cui è del tutto irrilevante ogni accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30283 del 18 luglio 2003 (Cass. pen. n. 30283/2003)

Il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione. Ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza il responsabile del ciclo produttivo ne risponde a meno che non abbia delegato la responsabilità a singoli preposti in caso di aziende di grandi dimensioni sulla base di norme interne. (Fattispecie nella quale il titolare di una ditta di produzione e vendita al dettaglio di formaggi è stato chiamato a rispondere dell’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di stafilococco aureo presente nell’acqua bevuta dagli animali, nonostante che egli fosse in regola con i controlli della Ausl, perché tali controlli non danno la garanzia che i prodotti venduti fossero immuni da qualsiasi contaminazione). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4810 del 3 febbraio 2003 (Cass. pen. n. 4810/2003)

In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, il rapporto fra gli artt. 444 e 452 c.p. e il decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993, che fissa il limite massimo di mercurio tollerabile nei prodotti ittici, va risolto alla luce del principio secondo cui norme penali in bianco sono quelle che, contenendo già un precetto e una sanzione, rinviano a un atto normativo di grado inferiore o a un provvedimento della pubblica amministrazione o a legge extrapenale, la specificazione o integrazione del contenuto del precetto. (Fattispecie in cui l’imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio ritenuto nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella prevista dal citato decreto ministeriale).

In tema di commercio, detenzione o distribuzione per il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato dalle fattispecie previste dagli articoli 444 e 452, secondo comma, c.p., è costituito dalla «salute pubblica», che viene salvaguardata anche attraverso la previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d. «di pericolo concreto», per la cui esistenza è necessario che le sostanze alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica, ma deve essere accertata specificamente a mezzo di adeguati strumenti probatori. (Fattispecie in cui l’imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella di mg/kg prevista dal decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1367 del 26 novembre 1996 (Cass. pen. n. 1367/1996)

L’art. 452 c.p., secondo cui per i delitti colposi contro la salute pubblica corrispondenti alle fattispecie dolose prevedute dagli artt. 440, 441, 442, 444, 445 dello stesso codice, si applicano le pene rispettivamente stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo ad un sesto, va interpretato nel senso che la pena minima irrogabile è quella di un terzo del minimo previsto per l’ipotesi dolosa, e la massima è quella di un sesto del massimo previsto per la stessa ipotesi. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4723 del 19 novembre 1996 (Cass. pen. n. 4723/1996)

L’art. 452 in relazione all’art. 444 c.p. punisce a titolo di colpa le condotte che, avendo ad oggetto sostanze destinate all’alimentazione, siano pericolose per la salute pubblica, mentre l’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione di alimenti e bevande. Conseguentemente tale contravvenzione ha carattere sussidiario rispetto al delitto ed è assorbita quando la sostanza alimentare abbia attitudine a recare nocumento alla salute pubblica. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9086 del 11 ottobre 1996 (Cass. pen. n. 9086/1996)

La sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 452 c.p. non è esclusa dalle previsioni contravvenzionali di cui al testo unico delle norme sanitarie. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, stante la diversità oggettiva dei beni protetti. L’art. 452 c.p., infatti tende alla tutela della pubblica incolumità e, specificamente, della salute pubblica mentre le contravvenzioni previste dal T.U. citato attengono alla regolamentazione del servizio farmaceutico. Tra le ipotesi del codice penale e quelle della legislazione speciale, pertanto, è configurabile il concorso di reati. (Fattispecie relativa a detenzione per il commercio, in un esercizio di farmacia, di alcune confezioni di medicinali e di vaccini scaduti di validità). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 12265 del 12 dicembre 1995 (Cass. pen. n. 12265/1995)

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi colposa del reato di commercio di sostanze alimentari nocive, è sufficiente la probabilità che la sostanza stessa risulti dannosa per il consumatore. All’uopo basta che sia in stato di decomposizione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7797 del 29 luglio 1986 (Cass. pen. n. 7797/1986)

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