Art. 452 quater – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Disastro ambientale

Articolo 452 quater - codice penale

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo 452 quater - Codice Penale

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Note

Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, L. 22.05.2015, n. 68, con decorrenza dal 29.05.2015.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell’ipotesi di cui all’art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull’ambiente in genere o su uno dei suoi componenti. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29901 del 3 luglio 2018 (Cass. pen. n. 29901/2018)

In tema di disastro ambientale, anche dopo la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto specifici delitti contro l’ambiente disciplinati negli artt. 452-bis e ss. cod. pen., la previsione di cui all’art. 434 cod. pen. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata in forza della clausola di riserva contenuta nell’art. 452-quater cod. pen. (“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434”). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 58023 del 29 dicembre 2017 (Cass. pen. n. 58023/2017)

Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all’iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un “post factum” non punibile, ma integrano invece singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater dello stesso codice. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15865 del 30 marzo 2017 (Cass. pen. n. 15865/2017)

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