Art. 451 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Articolo 451 - codice penale

Chiunque, per colpa (43, 437), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 516 (113; 1124 c.n.).

Articolo 451 - Codice Penale

Chiunque, per colpa (43, 437), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 516 (113; 1124 c.n.).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

La fattispecie criminosa dell’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell’omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all’estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33294 del 7 settembre 2011 (Cass. pen. n. 33294/2011)

Per la ravvisabilità del reato di cui all’art. 451 c.p., è necessario che il pericolo si riferisca ad un numero indeterminato di persone. Tale indeterminatezza, però, non sta a significare che occorre la presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortuni i lavoratori momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7175 del 18 luglio 1996 (Cass. pen. n. 7175/1996)

Poiché la consapevolezza dell’omissione delle misure prescritte, e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro, e l’accettazione del pericolo insito nell’operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all’art. 437 c.p., qualora si verifichino, benché non voluti, il disastro e l’infortunio sul lavoro, ricorre l’ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell’art. 437 c.p., senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all’art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10048 del 8 novembre 1993 (Cass. pen. n. 10048/1993)

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