La fattispecie criminosa dell’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell’omessa collocazione nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all’estinzione dell’incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o comunque a limitare. Cass. pen. sez. IV 7 settembre 2011 n. 33294
Per la ravvisabilità del reato di cui all’art. 451 c.p. è necessario che il pericolo si riferisca ad un numero indeterminato di persone. Tale indeterminatezza per non sta a significare che occorre la presenza di una collettività di lavoratori tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortuni i lavoratori momentaneamente e casualmente in servizio i quali sono per definizione indeterminati. Cass. pen. sez. IV 18 luglio 1996 n. 7175
Poiché la consapevolezza dell’omissione delle misure prescritte e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro e l’accettazione del pericolo insito nell’operare senza le stesse sono sufficienti ad integrare il delitto di cui all’art. 437 c.p. qualora si verifichino benché non voluti il disastro e l’infortunio sul lavoro ricorre l’ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell’art. 437 c.p. senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo di cui all’art. 451 c.p. la consapevole e voluta omissione delle misure e il pericolo connesso. Cass. pen. sez. IV 8 novembre 1993 n. 10048