Art. 450 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Delitti colposi di pericolo

Articolo 450 - codice penale

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario (430, 431), di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante (428, 429), è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo (43, 61, 113, 426, 428, 430).

Articolo 450 - Codice Penale

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario (430, 431), di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante (428, 429), è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo (43, 61, 113, 426, 428, 430).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

I delitti colposi di pericolo contro l’incolumità pubblica di cui all’art. 450 c.p. si perfezionano al momento dell’effettiva esistenza di un pericolo che l’evento temuto si verifichi, in quanto incriminano anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9969 del 11 marzo 2010 (Cass. pen. n. 9969/2010)

Il pericolo di disastro ferroviario consiste in un fatto da cui è probabile che derivi effettivamente danno notevole per i trasporti e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque, si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciò, essere concreto ed apprezzabile e il danno temuto deve essere di tale entità da interessare un certo numero di persone e attivare la commozione della comunità al punto che le sue dimensioni si riferiscano e concretino un effettivo pericolo per la incolumità pubblica. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13727 del 5 dicembre 1986 (Cass. pen. n. 13727/1986)

Per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 450 c.p. è sufficiente che un disastro possa verificarsi anche se, nonostante l’idoneità dell’azione, l’evento non si verifichi o il danno cagionato alle cose o alle persone non sia di rilevante gravità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la presenza di un masso di notevoli dimensioni e peso, posto in mezzo ai binari subito dopo una curva a visuale non libera, integra gli estremi del reato predetto, attesoché il delitto di disastro ferroviario si perfeziona con l’insorgere di pericolo di danno ad un convoglio ferroviario che possa incidere sulla sicurezza dei trasporti, a nulla rilevando la circostanza che il masso non ebbe a provocare danni rilevanti, tanto che il convoglio potè proseguire la marcia). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5822 del 19 giugno 1986 (Cass. pen. n. 5822/1986)

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 450 c.p. il pericolo del disastro non è presunto, ma deve insorgere o persistere in concreto, in dipendenza del comportamento dell’agente. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 958 del 12 febbraio 1981 (Cass. pen. n. 958/1981)

Il delitto di cui alla prima ipotesi dell’art. 450 c.p. si perfeziona al momento in cui l’agente pone in essere il pericolo di un disastro ferroviario; è, quindi, necessario il verificarsi del deragliamento del convoglio. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 5535 del 24 maggio 1975 (Cass. pen. n. 5535/1975)

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