Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423 bis, cagiona per colpa (43) un incendio (423), o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario (430) o di naufragio o di sommersione di una nave (428, 432) adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (43, 61, 113, 157; 1125 c.n.).