La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza (36).
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo (30, 31, 32 bis). La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza (36) su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.