Art. 447 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti

Articolo 447 - codice penale

(1) [Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila (28).
Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti (448)].

Articolo 447 - Codice Penale

(1) [Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall’articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila (28).
Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all’uso di sostanze stupefacenti (448)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 110 della L. 22 dicembre 1975, n. 685 sugli stupefacenti, così come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, il cui testo è stato recepito dall’art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

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