(1) Questo articolo, abrogato nel testo originario, dall’art. 108 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, sugli stupefacenti, è stato reintrodotto con un nuovo contenuto dall’art. 1 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella L. 7 agosto 1986, n. 462.
L’art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162, riformulando l’art. 108 della L. n. 685/1975 (ora art. 110), ha ribadito l’abrogazione dell’art. 446 c. p. nel testo originario. L’art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. sugli stupefacenti, non ha ripreso la disposizione di abrogazione del suddetto art. 446, in quanto, il testo introdotto dal D.L. n. 282/1986, a differenza di quello originario, riguarda materia del tutto estranea agli stupefacenti.
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