Art. 446 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Confisca obbligatoria

Articolo 446 - codice penale

(1) In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.

Articolo 446 - Codice Penale

(1) In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria.

Note

(1) Questo articolo, abrogato nel testo originario, dall’art. 108 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, sugli stupefacenti, è stato reintrodotto con un nuovo contenuto dall’art. 1 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella L. 7 agosto 1986, n. 462.
L’art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162, riformulando l’art. 108 della L. n. 685/1975 (ora art. 110), ha ribadito l’abrogazione dell’art. 446 c. p. nel testo originario. L’art. 136 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. sugli stupefacenti, non ha ripreso la disposizione di abrogazione del suddetto art. 446, in quanto, il testo introdotto dal D.L. n. 282/1986, a differenza di quello originario, riguarda materia del tutto estranea agli stupefacenti.

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