Art. 445 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Articolo 445 - codice penale

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032 (448, 452).

Articolo 445 - Codice Penale

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032 (448, 452).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.290 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

L’art. 445 cod. pen., che punisce la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dall’esercente il commercio di medicinali in forma continuativa e con il supporto di una sia pur elementare organizzazione, e cioè tramite farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere, dispensari aperti al pubblico o altre strutture che detengono farmaci direttamente. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 55515 del 12 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 55515/2018)

In tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di commercializzazione di sostanze dopanti, l’esistenza del vincolo associativo ben può desumersi dalla stabilità dei collegamenti tra acquirente e fornitore delle sostanze, quale elemento che garantisce, al secondo, la consapevolezza di un sicuro smercio delle stesse e, al primo, la sicurezza in ordine ad una stabile fonte di approvvigionamento. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9499 del 3 marzo 2009 (Cass. pen. n. 9499/2009)

L’art. 445 c.p. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21324 del 31 maggio 2007 (Cass. pen. n. 21324/2007)

Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall’art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 c.p.(esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 c.p. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 c.p. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 3087 del 25 gennaio 2006 (Cass. pen. n. 3087/2006)

Il reato previsto dall’art. 445 c.p. si riferisce, quanto al concetto di “specie”, alla vendita di “aliud pro alio” attuata nell’ambito della somministrazione di medicinali, non già al caso della vendita di un medicinale in luogo di una sostanza diversa e più pericolosa che sia stata richiesta. (Fattispecie nella quale erano state somministrate compresse medicinali normalmente usate per la cura del raffreddore in luogo di compresse di “Ecstasy” che asseritamente erano offerte in vendita. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che tale condotta potesse integrare il reato di cui all’art. 445 c.p.). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6150 del 26 maggio 2000 (Cass. pen. n. 6150/2000)

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