Art. 442 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Articolo 442 - codice penale

(1) Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).

Articolo 442 - Codice Penale

(1) Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).

Note

(1) A norma dell’art. 15 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, la condanna definitiva per i delitti previsti da questo articolo, comporta il divieto di ottenere:a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Massime

La fattispecie di distribuzione di acque avvelenate o contaminate, di cui all’art. 442 cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto la cui offensività è incentrata non già sul potenziale evento pericoloso, bensì sulla generale attitudine della condotta a produrre danni per la salute pubblica. (Nella specie, la Corte ha escluso, per la complessità della valutazione cui era tenuto il giudice, che la condotta potesse essere valutata ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., confermando la stuatuizione di prescrizione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 52574 del 17 novembre 2017 (Cass. pen. n. 52574/2017)

Integra il concorso dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p. la detenzione per il commercio, o la distribuzione per il consumo, di sostanze contraffatte nella specie, prodotti farmaceutici protetti da brevetto), se l’agente ha ricevuto o acquistato le stesse nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23543 del 5 giugno 2014 (Cass. pen. n. 23543/2014)

La pericolosità per la salute pubblica richiamata nell’art. 442 c.p. non può ravvisarsi nella considerazione che un medicinale contraffatto, se non arreca alcun danno alla salute, non la favorisce, non reintegrando l’organismo malato, perché il pericolo di cui parla la legge è quello che consegue all’azione della cosa adulterata o contraffatta, e ciò in relazione a tutte le cose considerate nella norma (sostanze alimentari e medicinali). L’elemento materiale del reato previsto dall’art. 442 c.p. consiste nel detenere per il commercio, o nel mettere in commercio ovvero nel distribuire per il consumo, acqua, sostanze o altre cose, che da altri, e senza il concorso del soggetto, siano state adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la pubblica salute. Per l’art. 442 c.p., del quale è oggetto il fatto di detenere per il commercio, o di mettere in commercio, ovvero di distribuire per il consumo, sostanze alimentari o medicinali che sono stati da altri avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti, è necessario che le cose delle quali si fa commercio, a causa della corruzione, della adulterazione o della contraffazione, siansi rese concretamente pericolose per la pubblica salute; è del pari necessaria la volontà di detenere, porre in vendita o distribuire sostanze alimentari o medicinali avvelenate, adulterate o contraffatte, sapendo che le stesse sono pericolose per la pubblica salute: mancando questa consapevolezza, non è configurabile il delitto ex art. 442. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1503 del 17 maggio 1966 (Cass. pen. n. 1503/1966)

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