Art. 441 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Articolo 441 - codice penale

(1) Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a € 309 (442, 443, 446, 448, 452).

Articolo 441 - Codice Penale

(1) Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a € 309 (442, 443, 446, 448, 452).

Note

(1) A norma dell’art. 15 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, la condanna definitiva per i delitti previsti da questo articolo, comporta il divieto di ottenere: a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

 

Massime

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l’applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all’art. 452, in relazione all’art. 444 c.p., ammettendola invece per il reato di cui all’art. 441 c.p., lesivo dell’identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravità, in riferimento all’art. 3 Cost. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9086 del 11 ottobre 1996 (Cass. pen. n. 9086/1996)

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