(1) A norma dell’art. 15 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, la condanna definitiva per i delitti previsti da questo articolo, comporta il divieto di ottenere: a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; b) l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Arresto: facoltativo in flagranza. | 381 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: non consentito. | |
Misure cautelari personali: consentite. | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui esclude l’applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all’art. 452 in relazione all’art. 444 c.p. ammettendola invece per il reato di cui all’art. 441 c.p. lesivo dell’identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravità in riferimento all’art. 3 Cost. Cass. pen. sez. IV 11 ottobre 1996 n. 9086
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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