Art. 44 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Condizione obiettiva di punibilità

Articolo 44 - codice penale

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto (158).

Articolo 44 - Codice Penale

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto (158).

Massime

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4400 del 30 gennaio 2018 (Cass. pen. n. 4400/2018)

Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede all’art. 24 l’adempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore. La condotta di inottemperanza all’obbligo di regolarizzazione indicato dall’organo di vigilanza, purchè ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo colposo, integra una condizione di punibilità “intrinseca” cioè incidente sull’interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all’ulteriore comportamento del contravventore che non regolarizzi le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, rimuovendo l’offesa arrecata all’interesse protetto. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14777 del 26 marzo 2004 (Cass. pen. n. 14777/2004)

La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall’imprenditore (atti di disposizione o altri atti enumerati dall’art. 216 legge fall. come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento. Cosicché, per la coincidenza del momento consumativo del reato con il luogo della dichiarazione di fallimento, ivi si radica la competenza territoriale. Nella bancarotta post-fallimentare viceversa, in cui la già pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato, la consumazione si attua nel tempo e luogo della commissione dei fatti delittuosi e ivi si radica ai fini della competenza territoriale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2334 del 15 febbraio 1989 (Cass. pen. n. 2334/1989)

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