Art. 434 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Articolo 434 - codice penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (449, 676, 677).

Articolo 434 - Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (449, 676, 677).

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza; secondo comma, obbligatorio in flagranza.381 c.p.p.; 380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale monocratico; secondo comma, Tribunale collegiale.33 ter c.p.p.; 33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di “avvelenamento”, è reato istantaneo con effetti permanenti che, a differenza di quello di cui all’art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona nel momento in cui si realizza l’inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 48548 del 24 ottobre 2018 (Cass. pen. n. 48548/2018)

In tema di disastro colposo, per “costruzione” di cui all’art. 434 cod. pen. si intende qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma di cui all’art. 434 cod. pen. assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l’incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso che il crollo di un di un palo della luce possa integrare il delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 35684 del 26 luglio 2018 (Cass. pen. n. 35684/2018)

Il disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante; pertanto è compito del giudice di merito accertare se l’imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l’attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18384 del 27 aprile 2018 (Cass. pen. n. 18384/2018)

Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (La S.C. ha qualificato l’originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 c.p., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall’art. 676, secondo comma, c.p.). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18432 del 4 maggio 2015 (Cass. pen. n. 18432/2015)

Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del “periculum in mora” in ordine ai reati di cui agli artt. 434 primo e secondo comma, 437, primo e secondo comma e 439 c.p. relativamente alla eventualità che gli indagati, quali titolari dello stabilimento industriale inquinante ponessero in essere interventi di fatto a tutela della proprietà e, quindi, per finalità opposte a quelle del sequestro preventivo cui era stato sottoposto lo stabilimento medesimo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 15667 del 4 aprile 2013 (Cass. pen. n. 15667/2013)

Il disastro innominato di cui all’art. 434 c.p. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. (Fattispecie di reiterata abusiva attività estrattiva da una cava con alterazione di corsi d’acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica costiera). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36626 del 11 ottobre 2011 (Cass. pen. n. 36626/2011)

In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24732 del 1 luglio 2010 (Cass. pen. n. 24732/2010)

Non integra il delitto di crollo di costruzione o altri disastri dolosi, previsto dall’art. 434 c.p., il fatto di chi abbia aperto la valvola di una bombola di gas nel suo appartamento condominiale al fine di far saturare l’ambiente per suicidarsi, determinando così il crollo dell’edificio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41306 del 27 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 41306/2009)

Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 c.p. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l’effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione « ex ante» accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l’evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19342 del 18 maggio 2007 (Cass. pen. n. 19342/2007)

Il delitto di disastro colposo innominato (art. 434 c.p.) è un delitto di danno essendo compreso tra i delitti colposi di danno previsti dall’art. 449 c.p.

Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 c.p.) è integrato da un «macroevento» che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

In tema di reati contro l’incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p.) è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, c.p.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4675 del 6 febbraio 2007 (Cass. pen. n. 4675/2007)

In tema di disastro colposo, la responsabilità dei titolari di una tipografia per il crollo dello stabile, causata da lavori di ampliamento dei locali destinati alla predetta attività, non può essere affermata in base alla mancata verifica della compatibilità con le strutture dello stabile di tale incremento là dove l’evento dannoso non poteva ritenersi ex ante prevedibile, in assenza di elementi concreti per dubitare di un qualche deficit strutturale dell’edificio, giacché, diversamente, in ragione dell’attività svolta e dell’ampliamento che si era realizzato, i titolari avrebbero potuto fare affidamento sulla corretta costruzione dell’edificio e, quindi, sull’assenza di difetti strutturali incompatibili con l’intervento ampliativo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 31462 del 22 settembre 2006 (Cass. pen. n. 31462/2006)

L’art. 434 c.p. si configura come norma di chiusura nel quadro della categoria dei delitti di disastro, e pertanto l’espressione «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti» rinvia solo a quelli che prevedono delitti di disastro e non anche al delitto di incendio previsto dall’art. 423 c.p. Quando entrambi i reati siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino un’identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7629 del 2 marzo 2006 (Cass. pen. n. 7629/2006)

Per la sussistenza del delitto di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè proporzioni notevoli — non limitate ad un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi — e tali da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone. (Nella specie la Corte ha evidenziato che il crollo aveva interessato un’ampia porzione delle facciate tergali di due fabbricati e di settori di vari solai ai piani, con lesioni di altri edifici ed instabilità della stessa piazza del castello di Ambra e con pericolo non solo degli abitanti degli edifici ma anche di una squadra di operai e di persone indeterminate che si trovavano nei paraggi). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11771 del 16 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 11771/1997)

Poiché il concetto di crollo, totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui agli artt. 434, 449 c.p. il pericolo di un qualsiasi distacco con conseguente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabilmente inserito nella costruzione, qualora non sia possibile che le strutture essenziali di essa risultino definitivamente compromesse. (Nella fattispecie, a seguito di un’esplosione causata dall’accensione del motore di un veicolo, custodito nell’autorimessa di un edificio, da cui era fuoriuscito g.p.l., erano stati gravemente danneggiati alcuni garages vicini, le cui porte erano state divelte verso l’esterno, e l’appartamento sovrastante. La Corte di cassazione ha escluso che ricorressero gli estremi del crollo). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10162 del 27 settembre 1994 (Cass. pen. n. 10162/1994)

Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall’art. 449 c.p., con riferimento all’art. 434, e dall’art. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all’elemento materiale e, particolarmente per la maggiore gravità dell’avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e l’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9553 del 14 settembre 1991 (Cass. pen. n. 9553/1991)

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 434 c.p., per crollo di una costruzione deve intendersi la rovina, lo sfasciamento, la caduta e ogni altra disgregazione delle strutture essenziali della costruzione tale che la forza di coesione tra i singoli elementi costitutivi venga superata e spinta dalla forza di gravità. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17549 del 19 dicembre 1989 (Cass. pen. n. 17549/1989)

In tema di crollo colposo di costruzioni, il progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l’edificio venga progettato e/o realizzato senza l’osservanza delle norme della buona tecnica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di taluno tra essi) e l’evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del terremoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve tenersi conto nell’esplicazione delle considerate attività professionali. (Fattispecie di crollo di un edificio in occasione del sisma che nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata. Fu accertato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagionando la morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista-direttore dei lavori si difendeva sostenendo, tra l’altro, l’imprevedibilità dell’evento terremoto in zona non dichiarata [al tempo] a rischio sismico). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17492 del 18 dicembre 1989 (Cass. pen. n. 17492/1989)

In tema di crollo di costruzioni o di altri disastri dolosi, la inidoneità dell’azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare nella specie un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso. Ne consegue che commette il delitto di cui all’art. 434 c.p. colui che cerchi di far esplodere il gas contenuto in due bombole, al fine di cagionare il crollo dell’edificio, depositate in un appartamento la cui porta di ingresso sia socchiusa, senza che, a causa della chiusura di altre parti esterne, vi fosse la possibilità di dispersione del gas. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4871 del 16 aprile 1987 (Cass. pen. n. 4871/1987)

L’evento del delitto di crollo, sia nell’ipotesi dolosa (art. 434 c.p.) che in quella colposa (art. 449 in relazione all’art. 434 c.p.) deve possedere modi di essere ed effetti tanto gravi ed estesi da colpire collettivamente, costituendo un pericolo di carattere personale e diffuso e perciò attinente alla «pubblica incolumità», mentre nell’ipotesi contravvenzionale (art. 676 c.p.) è sufficiente il semplice «pericolo alle persone». Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 8171 del 25 settembre 1985 (Cass. pen. n. 8171/1985)

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