Art. 433 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla L. 28.03.2022, n. 25)

Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Articolo 433 - codice penale

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449).

Articolo 433 - Codice Penale

Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (449).

Tabella procedurale

Arresto: primo e secondo comma, facoltativo in flagranza; terzo comma, obbligatorio in flagranza.381 c.p.p.; 380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Tribunale monocratico; terzo comma, Tribunale collegiale.33 ter c.p.p.; 33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme (l’incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato che ha natura di reato di pericolo non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento. Cass. pen. sez. III 20 marzo 2008 n. 12418

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