Il pericolo preso in considerazione con la legge ai fini dei delitti contro la pubblica incolumità è quello della vita e della incolumità delle persone considerate indeterminatamente sicché non deve riguardare singoli individui. Deve considerarsi nave ai fini della sussistenza del delitto di naufragio e di pericolo di naufragio l’imbarcazione atta al trasporto di più persone qualunque siano la sua stazza e la sua portata il mezzo di propulsione utilizzato e la sua funzione; anche la perdita di una barca a remi provoca pertanto la lesione giuridica che la legge intende evitare. Cass. pen. 24 aprile 1963
L’art. 429 c.p. determina l’elemento soggettivo del reato nel solo scopo di danneggiare una nave un edificio natante od un aeromobile mentre l’art. 1141 codice navale che prevede il reato di danneggiamento di nave seguito da naufragio non fa alcuna precisazione limitandosi a richiamare l’art. 635 c.p.; ciò stante l’elemento soggettivo del reato di cui al citato art. 1141 va valutato secondo i criteri dettati per il reato di danneggiamento dal codice penale comune e per i quali il dolo è costituito dalla volontarietà del fatto in sé dalla coscienza della illegittimità del fatto stesso senza che sia necessaria la sussistenza di alcun fine specifico. Cass. pen. 26 settembre 1952