Art. 426 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Inondazione, frana o valanga

Articolo 426 - codice penale

Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (449, 450).

Articolo 426 - Codice Penale

Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (449, 450).

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di “frana colposa” (o “disastro colposo innominato”), in ossequio al principio di offensività da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di cui agli artt. 426 e 449 cod. pen. in presenza di un fenomeno franoso di cospicue dimensioni, astrattamente in grado di porre in pericolo l’incolumità pubblica, ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell’area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46876 del 19 novembre 2019 (Cass. pen. n. 46876/2019)

In riferimento al delitto di ” frana colposa” (o “disastro colposo innominato”), il giudizio di prevedibilità dell’evento deve essere svolto in relazione ai fattori che rendono possibile la verificazione della frana, cioè un evento di danno alle cose che presenti contenuti tali da porre in pericolo l’incolumità pubblica, e non con riferimento ai danni che dalla frana possono conseguire. (Fattispecie relativa al distacco di 1.700 metri cubi di rocce che avevano ricoperto l’area sottostante di circa 1000 metri quadrati, in cui la Corte, ha ritenuto irrilevante, nel giudizio di prevedibilità dell’evento frana, il basso indice di rischio di danno assegnato dall’autorità di bacino all’arenile sottostante). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 58349 del 28 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 58349/2019)

L’evento di frana, rilevante agli effetti della legge penale nella fattispecie dolosa prevista dall’art. 426 c.p. ed in quella colposa prevista dall’art. 449 c.p., consiste in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4040 del 3 febbraio 2004 (Cass. pen. n. 4040/2004)

Il fatto che taluno sia titolare di una posizione di garanzia e risulti colposamente venuto meno all’osservanza di adempimenti connessi a detta posizione non implica, di per sè, che egli possa essere automaticamente ritenuto responsabile di ogni evento, rientrante fra quelli teoricamente riconducibili alla suddetta inosservanza, occorrendo invece che risulti positivamente dimostrata la sussistenza di un concreto nesso causale tra l’inosservanza e l’evento effettivamente verificatosi, pur tenendo presente la regola secondo cui, in materia di c.d. «causalità omissiva», al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità, nel senso che il nesso causale può essere ravvisato quando si accerti che la condotta doverosa omessa avrebbe avuto non già la certezza ma serie ed apprezzabili possibilità di evitare l’evento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva affermato la penale responsabilità di un prefetto in ordine al reato di omicidio colposo plurimo sulla sola base del fatto che l’imputato, male adempiendo ai compiti che gli erano affidati dalla legge, non si era preoccupato, in presenza di un pericolo imminente di inondazioni dovute ad eventi atmosferici di straordinaria intensità, di informare adeguatamente la popolazione e di vietare la circolazione su strade da ritenere a rischio; dal che, secondo l’accusa, era derivata la morte di alcune persone che si trovavano in viaggio su dette strade). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 33577 del 13 settembre 2001 (Cass. pen. n. 33577/2001)

Non rientra nella fattispecie (inondazione o frana) prevista dall’art. 426 c.p., come pure nell’ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge; tuttavia non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 750 del 26 gennaio 1994 (Cass. pen. n. 750/1994)

Per le ipotesi colpose di disastro contemplate dall’art. 449 c.p. vale la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui all’art. 426 c.p., di tal che per la loro integrazione non è necessario il requisito della concreta pericolosità per l’incolumità pubblica. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11486 del 17 agosto 1990 (Cass. pen. n. 11486/1990)

Il concetto di «inondazione» inerisce ad un disastro, cagionato dall’elemento liquido di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità e coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale; anche se la vastità del disastro normalmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge per la integrazione dell’illecito. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6569 del 14 luglio 1984 (Cass. pen. n. 6569/1984)

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