Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri (408) e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; (1)
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili (136, 723, 1122 c.n.);
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
[5) su boschi, selve e foreste] (2).