Art. 425 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 425 - codice penale

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri (408) e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; (1)
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili (136, 723, 1122 c.n.);
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
[5) su boschi, selve e foreste] (2).

Articolo 425 - Codice Penale

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri (408) e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; (1)
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili (136, 723, 1122 c.n.);
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
[5) su boschi, selve e foreste] (2).

Note

(1) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. c bis), D.L. 08.09.2021, n. 120, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 08.11.2021, n. 155 con decorrenza dal 09.11.2021

(2) Questo numero è stato abrogato dall’art. 1, comma 6, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, nella L. 6 ottobre 2000, n. 275. Questa abrogazione è stata disposta anche dall’art. 11, comma 6, della L. 21 novembre 2000, n. 353.

Massime

La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 1 c.p., relativa all’incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell’edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 40175 del 16 ottobre 2009 (Cass. pen. n. 40175/2009)

La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 2, prima parte, c.p., relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici. Pertanto, nel caso in cui una parte dell’edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica — come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura — tale parziale destinazione non fa venir meno l’aggravante, la quale è relativa alla natura della casa oggetto dell’azione del colpevole. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8235 del 8 luglio 1987 (Cass. pen. n. 8235/1987)

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