In tema di danneggiamento seguito da incendio il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma “ex ante” e a base parziale avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti quale l’intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme. Cass. pen. sez. V 26 luglio 2017 n. 37196
Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio previsto dall’art. 424 cod. pen. trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio condizione quest’ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto in assenza della quale invece il fatto è qualificabile come danneggiamento nella forma consumata o tentata. Cass. pen. sez. II 6 aprile 2017 n. 17558
Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell’agente determini un pericolo di incendio e cioè la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all’oggetto del danneggiamento. Cass. pen. sez. VI 6 ottobre 2010 n. 35769
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede come elemento costitutivo il sorgere di un pericolo di incendio sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio è configurabile il reato di danneggiamento. Se per contro detto pericolo sorge o se segue l’incendio il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione rispettivamente gli articoli 423 e 424 c.p. (Nella specie in cui l’agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d’intervento dei VV.FF. che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l’evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento). Cass. pen. sez. I 27 aprile 2010 n. 16295
Ai fini dell’applicazione dell’art. 424 comma 1 c.p. è richiesto non il verificarsi di un incendio ma soltanto il pericolo inteso come rilevante probabilità che l’evento in questione si verifichi. Cass. pen. sez. I 31 maggio 1996 n. 2252
Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza che tende a diffondersi e non è agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l’incendio riguardi la cosa altrui il pericolo per l’incolumità pubblica è presunto juris et de jure. (Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio). Cass. pen. sez. I 7 luglio 1994 n. 2098
Il concorso formale tra il delitto di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. e quello di danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424 stesso codice è giuridicamente impossibile elidendo quest’ultimo reato il primo qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in pericolo di incendio o in incendio vero e proprio. Cass. pen. sez. II 7 settembre 1989 n. 11648
Il primo comma dell’art. 424 c.p. prevede rispetto al capoverso un’ipotesi meno grave che esclude l’evento incendio cioè esclude l’evento in cui il fuoco assuma i caratteri propri dell’incendio per le proporzioni la diffusività la difficoltà di estinzione ecc. sì da costituire motivo di pericolo per la sicurezza e per l’integrità sica delle persone. Cass. pen. sez. I 23 ottobre 1986 n. 11688
Commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall’art. 635 c.p. colui che nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla raggiunge l’intento senza cagionare un incendio od il pericolo d’incendio mentre se tale pericolo sorge o se segue l’incendio il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità secondo le ipotesi di cui all’art. 424 c.p. Ne consegue che se l’agente infiammando un carburante appicca il fuoco ad un locale e determini all’interno della serranda metallica con cui era chiuso delle fiamme risponde di danneggiamento seguito da incendio e non già di mero danneggiamento della cosa altrui. Cass. pen. sez. I 13 dicembre 1985 n. 11960
Perché si realizzi il pericolo per la pubblica incolumità tutelato dai delitti di incendio doloso o colposo necessita un incendio di vaste proporzioni che abbia tendenze a diffondersi e sia difficile a spegnersi. Ne consegue che un fuoco che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette può solo dar luogo se poteva progredire o diffondersi a reato tentato configurabile per l’ipotesi dolosa. Cass. pen. sez. I 7 luglio 1984 n. 6313