Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri con diligenza e attenzione maggiore richieste dalla pericolosità dell’attività che l’evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l’esplosione dei fuochi avvenga in un’area pressocchè priva di vegetazione più volte utilizzata in passato e che il servizio di pulizia sia di competenza dell’amministrazione comunale. Cass. pen. sez. IV 25 ottobre 2017 n. 48942
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423 bis cod. pen. costituisce “incendio boschivo” il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate cespugliate o arborate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un’area adibita a pascolo limitrofa ad una vasta superficie boscosa la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte dalla presenza del vento e dall’impiego massiccio di personale per sedarle). Cass. pen. sez. I 5 ottobre 2016 n. 41927
È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio anche nella forma del tentativo non potendosi identificare il pericolo per l’incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l’incolumità delle persone. (Nella specie la condotta dell’agente era consistita nell’appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d’artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti). Cass. pen. sez. I 15 luglio 2010 n. 27542
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423 bis c.p. per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate cespugliate o arborate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all’art. 423 solo per l’oggetto). Cass. pen. sez. I 15 febbraio 2008 n. 7332
Per incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate cespugliate o arborate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all’art. 10 commi 1 e 4 della citata legge n. 353. Cass. pen. sez. III 27 maggio 2003 n. 23201
Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p. per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono naturalmente o con processo artificiale alberi o frutici cedui e non cedui talchè in detto termine vanno ricomprese anche le macchie. Cass. pen. sez. I 20 gennaio 1988 n. 742