Art. 423 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Incendio boschivo

Articolo 423 bis - codice penale

(1)Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
[Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.] (2)
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 423 bis - Codice Penale

(1)Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
[Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.] (2)
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 04.08.2000, n. 220 (G.U. 07.08.2000, n. 183) e altresì dall’art. 11, L. 21.11.2000, n. 353 (G.U. 30.11.2000, n. 280) [Legge quadro in materia di incendi boschivi].

(2) Il presente comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 08.09.2021, n. 120 con decorrenza dal 10.09.2021, è stato poi espunto in quanto non previsto dall’allegato alla legge di conversione, L. 08.11.2021, n. 155 con decorrenza dal 09.11.2021.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, obbligatorio in flagranza; secondo comma, facoltativo in flagranza.380 c.p.p.; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, consentito; secondo comma, non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell’attività, che l’evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l’esplosione dei fuochi avvenga in un’area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell’amministrazione comunale. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 48942 del 25 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 48942/2017)

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423 bis cod. pen., costituisce “incendio boschivo” il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un’area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall’impiego massiccio di personale per sedarle)). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41927 del 5 ottobre 2016 (Cass. pen. n. 41927/2016)

È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l’incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l’incolumità delle persone. (Nella specie, la condotta dell’agente era consistita nell’appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d’artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27542 del 15 luglio 2010 (Cass. pen. n. 27542/2010)

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 423 bis c.p., per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all’art. 423 solo per l’oggetto). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7332 del 15 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 7332/2008)

Per incendio boschivo, ai sensi dell’art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all’art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23201 del 27 maggio 2003 (Cass. pen. n. 23201/2003)

Integra il reato di cui all’art. 423 bis, introdotto all’art. 1 comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv. in legge 6 ottobre 2000, n. 275, l’incendio di «boscaglia» tale intendendosi il bosco incolto, fitto, intricato e folto costituito anche da alberi di diversa specie. Tale ricostruzione esegetica della lettera della norma, da un lato corrisponde alla volontà del legislatore di tutelare mediante aggravamento sanzionatorio, il bene primario ed insostituibile costituito dal patrimonio boschivo nazionale, dall’altro lato risulta coerente su di un piano sistematico con la previsione di cui alla successiva L. 21 novembre 2000, n. 353 che all’art. 2 qualifica come incendio boschivo «un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Il reato di incendio boschivo può concorrere con quello di danneggiamento non sussistendo fra le due ipotesi nessun rapporto di specialità. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25935 del 26 giugno 2001 (Cass. pen. n. 25935/2001)

Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p., per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talchè in detto termine vanno ricomprese anche le macchie. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 742 del 20 gennaio 1988 (Cass. pen. n. 742/1988)

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