Art. 421 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pubblica intimidazione

Articolo 421 - codice penale

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (422437), ovvero fatti di devastazione o di saccheggio (285, 419), in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

Articolo 421 - Codice Penale

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (422437), ovvero fatti di devastazione o di saccheggio (285, 419), in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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