Art. 419 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Devastazione e saccheggio

Articolo 419 - codice penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (1) su armi (585), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Articolo 419 - Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata (64) se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (1) su armi (585), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Note

(1) Le parole: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero» sono state aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. c), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale.33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 cod. pen. può concorrere con quello di strage di cui all’art. 422 cod. pen., non sussistendo tra i due alcun rapporto di specialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversi sono i beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, le condotte di aggressione agli stessi e l’elemento soggettivo, in quanto, con riferimento alla devastazione, il bene giuridico si identifica con l’ordine pubblico, la condotta consiste in atti di violenza contro beni patrimoniali e l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, mentre, con riferimento alla strage, il bene giuridico si identifica con l’incolumità pubblica, la condotta consiste in atti di violenza contro la persona e l’elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico di uccidere). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9520 del 10 marzo 2020 (Cass. pen. n. 9520/2020)

Ai fini della configurabilità del dolo nel delitto di devastazione (art. 419 c.p.), è necessario che l’agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta si inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37367 del 9 settembre 2014 (Cass. pen. n. 37367/2014)

In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l’agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purchè partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell’imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3759 del 28 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 3759/2014)

Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 c.p. assorbe quello di danneggiamento perché l’elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 946 del 13 gennaio 2012 (Cass. pen. n. 946/2012)

L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell’ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all’assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16553 del 14 luglio 2010 (Cass. civ. n. 16553/2010)

L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell’ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all’assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 22633 del 14 giugno 2010 (Cass. pen. n. 22633/2010)

Integra il reato di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p., in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell’inizio di una partita di calcio, realizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 20313 del 28 maggio 2010 (Cass. pen. n. 20313/2010)

Integra l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 419 c.p. la commissione di fatti di devastazione, dovendosi ritenere insufficiente a tal fine la realizzazione di un singolo atto di violenza. (Fattispecie relativa al ribaltamento di un furgone al fine di impedire il transito di autoveicoli delle forze di Polizia). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15543 del 9 aprile 2009 (Cass. pen. n. 15543/2009)

Integra il reato di devastazione previsto dall’art. 419 c.p., e non quello di danneggiamento previsto dall’art. 635 stesso codice, in quanto lede l’ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 25104 del 3 giugno 2004 (Cass. pen. n. 25104/2004)

È configurabile il delitto di devastazione, previsto dall’art. 419 c.p., e non quello meno grave di danneggiamento, qualora gruppi di facinorosi, in occasione di un incontro di calcio, arrechino gravi danni allo stadio che ospita tale incontro, tanto da renderlo inagibile per il venir meno delle necessarie condizioni di sicurezza e di igiene, nulla rilevando che, nell’immediato, non sia stata direttamente posta in pericolo l’incolumità della massa degli spettatori, rimasti al loro posto, né che i danni siano stati prevalentemente prodotti allo scopo di procurarsi strumenti contundenti da usare per l’offesa alla persona, comportando anzi una tale finalità (nella specie realizzatasi, in particolare, con violenti attacchi portati contro le forze dell’ordine), un evidente pericolo per l’ordine pubblico, costituente il bene giuridico protetto dalla norma in questione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21845 del 7 maggio 2004 (Cass. pen. n. 21845/2004)

Il delitto di devastazione previsto dall’art. 419 c.p. è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall’aggressione indiscriminata alle Forze dell’ordine).

L’elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall’art. 419 c.p. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l’ordine pubblico. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26830 del 2 luglio 2001 (Cass. pen. n. 26830/2001)

Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5166 del 4 aprile 1990 (Cass. pen. n. 5166/1990)

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