Art. 417 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Misura di sicurezza

Articolo 417 - codice penale

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (1), è sempre ordinata una misura di sicurezza (215, 288, 658 c.p.p.).

Articolo 417 - Codice Penale

Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (1), è sempre ordinata una misura di sicurezza (215, 288, 658 c.p.p.).

Note

(1) Il richiamo ai «due articoli precedenti» è ora da intendersi riferito agli artt. 416 e 416 bis.

Massime

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 cod. pen. non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38108 del 18 settembre 2015 (Cass. pen. n. 38108/2015)

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 cod. pen., l’accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell’art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28582 del 6 luglio 2015 (Cass. pen. n. 28582/2015)

L’applicazione di una misura di sicurezza personale presuppone indefettibilmente, anche nell’ipotesi prevista dall’art. 417 cod. pen. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’accertamento di un’attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell’art. 203 cod. pen. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3801 del 28 gennaio 2014 (Cass. pen. n. 3801/2014)

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso l’applicazione della misura di sicurezza, quale prevista dall’art. 417 c.p., non richiede l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto; il che, peraltro, non dà luogo alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta ex lege (istituto espunto dall’ordinamento in forza dell’art. 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663), dovendosi invece ritenere l’operatività di una presunzione semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale è pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere la concreta sussistenza della pericolosità. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6847 del 13 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 6847/2008)

In tema di misure di sicurezza, per l’applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario – coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell’art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari – che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27656 del 9 luglio 2001 (Cass. pen. n. 27656/2001)

In caso di condanna per uno dei delitti indicati nell’art. 417 c.p. la libertà vigilata deve essere applicata dal giudice senza effettuare alcun esame particolare della pericolosità del condannato, presunta dalla legge, mentre l’assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro può essere ordinata soltanto con adeguata motivazione, in base all’accertamento di un grado qualificato di pericolosità sociale, più intenso di quello presunto dalla legge. L’omissione di tale motivazione costituisce vizio della sentenza che ne determina l’annullamento sul punto. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 1289 del 8 febbraio 1985 (Cass. pen. n. 1289/1985)

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