L’art. 413 c.p. che punisce chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere o una parte di esso a scopi didattici o scientifici in casi non consentiti dalla legge recepisce le norme degli artt. 34 e 35 del reg. 21 dicembre 1942 n. 1880 che escludeva i cadaveri dei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali quando le famiglie ne facessero richiesta e rientravano nell’esclusione anche gli assistiti da istituti previdenziali non ricoverati in un vero e proprio reparto della clinica o dell’ospedale ma in una sala comune con altri malati. Ora però il fatto non è più punibile ai sensi della L. 15 febbraio 1961 n. 83 che ha abrogato gli artt. 34 e 35 del regolamento mortuario dando assoluta preminenza all’interesse pubblico e misconoscendo quello dei privati. Cass. pen. 13 giugno 1962