Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Arresto: non consentito. | |
Fermo di indiziato di delitto: non consentito. | |
Misure cautelari personali: non consentite. | |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
Affinchè sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, essendo invece sufficiente che l’agente, ragionevolmente ipotizzata l’imminente morte della vittima, depositi il suo corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrovamento, ancorchè la morte sopraggiunga – senza che vi sia stata una sostanziale modifica della situazione delle cose anteriormente al rinvenimento – in un momento successivo all’avvenuto abbandono. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1142 del 11 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 1142/2017)
L’integrazione del reato di occultamento di cadavere non richiede che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente la sistemazione del cadavere in modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezzabile. (Fattispecie di collocamento parziale del cadavere all’interno di una macchia di rovi posta in zona isolata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8748 del 4 marzo 2011 (Cass. pen. n. 8748/2011)
Perché possa integrarsi il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita ma occorre solo che essa sia intenzionalmente diretta a realizzare l’occultamento del cadavere; perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall’art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l’occultamento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11327 del 10 dicembre 1993 (Cass. pen. n. 11327/1993)
Il delitto di cui all’art. 412 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica in conseguenza dell’azione del colpevole un evento costituente occultamento, e, dunque, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1119 del 3 maggio 1990 (Cass. pen. n. 1119/1990)
Perché sussista il reato di occultamento, ai sensi dell’art. 412 c.p., non è necessario che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3235 del 17 marzo 1987 (Cass. pen. n. 3235/1987)
Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere è che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza, peraltro, che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5819 del 13 giugno 1981 (Cass. pen. n. 5819/1981)
Il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l’occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere. Nel primo reato, pur sussistendo la consumazione sin dalla prima apparizione dell’evento, questo si riproduce di momento in momento (ciclo consumativo) finché l’agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato; il delitto assume pertanto la forma del reato permanente. La soppressione di cadavere, invece, è reato istantaneo con effetti permanenti, perché si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile. I due delitti di occultamento e soppressione di cadavere, differenti nella forma e nella struttura, sono tuttavia accomunati dall’identità di oggetto giuridico e materiale, in un rapporto di continenza, per cui la soppressione del cadavere ha già insito un certo nascondimento attraverso il quale è passata. Pertanto, se i relativi fatti sono commessi dallo stesso soggetto attivo il quale, perdurando l’occultamento del cadavere, lo sopprime, è configurabile un unico reato progressivo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 742 del 7 maggio 1969 (Cass. pen. n. 742/1969)
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