Art. 410 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vilipendio di cadavere

Articolo 410 - codice penale

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni (413).

Articolo 410 - Codice Penale

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni (413).

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo, in flagranza. 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Al fine della sussistenza dell’ipotesi aggravata del reato di vilipendio di cadavere è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di operare la mutilazione, nella cui condotta è insito il vilipendio. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la punibilità va esclusa soltanto se si sia agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in modo tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica delle condizioni del cadavere). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16569 del 2 maggio 2007 (Cass. pen. n. 16569/2007)

L’elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l’agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso di esumazione parziale), o comunque non è strettamente necessaria all’espletamento dell’attività eventualmente lecita che comporta la manipolazione dei resti umani. (Fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall’operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato, con conservazione nell’urna di parte dello scheletro e dispersione nell’ambiente delle porzioni non ancora decomposte del cadavere). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17050 del 11 aprile 2003 (Cass. pen. n. 17050/2003)

Ai fini della tutela penale accordata dall’art. 410 c.p., rientrano nella nozione di «cadavere» tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l’idea della pietà verso i defunti. Ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell’art. 410 c.p., nel caso di mutilazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutilazione, essendo il vilipendio insito in quest’atto così da doversi considerare ultronea l’indagine sull’intenzione di vilipendere. I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1107 del 17 maggio 1971 (Cass. pen. n. 1107/1971)

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