Art. 408 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vilipendio delle tombe

Articolo 408 - codice penale

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne (407), o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri (425), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 408 - Codice Penale

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne (407), o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri (425), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

È ravvisabile il delitto di vilipendio delle tombe, previsto dall’art. 408 cod. pen., nel fatto volontario e cosciente di chi intenda esercitare il proprio dispregio su cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale, anche se abbia ciò fatto per arrecare offesa non al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorare e ricordare il defunto. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4038 del 29 aprile 1985 (Cass. pen. n. 4038/1985)

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