Arresto: non consentito. | |
Fermo di indiziato di delitto: non consentito. | |
Misure cautelari personali: non consentite. | |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
È ravvisabile il delitto di vilipendio delle tombe, previsto dall’art. 408 cod. pen., nel fatto volontario e cosciente di chi intenda esercitare il proprio dispregio su cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale, anche se abbia ciò fatto per arrecare offesa non al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorare e ricordare il defunto. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4038 del 29 aprile 1985 (Cass. pen. n. 4038/1985)
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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