Art. 406 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Delitti contro i culti ammessi nello Stato

Articolo 406 - codice penale

(1) [Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita].

Articolo 406 - Codice Penale

(1) [Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 10, comma 1, della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Massime

In tema di delitti contro uno dei culti ammessi nello Stato, è necessario accertare al fine di controllare l’ammissione di un determinato culto, se lo statuto della confessione religiosa (nella specie Testimoni di Geova) non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano ed in particolare se l’esercizio della religione violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico e di tutela dei diritti della persona. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9757 del 23 settembre 1986 (Cass. pen. n. 9757/1986)

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