Art. 405 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Articolo 405 - codice penale

(1) Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (409), è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Articolo 405 - Codice Penale

(1) Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (409), è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Note

(1) Le parole: «del culto cattolico» sono state così sostituite dalle attuali: «del culto di una confessione religiosa» dall’art. 9 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Integra il reato di cui all’art. 405 c.p. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa. (Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all’interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28030 del 9 luglio 2009 (Cass. pen. n. 28030/2009)

Il reato di turbatio sacrorum di cui all’art. 405 c.p. può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l’impedimento della funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare. (Nella specie la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella turbativa causata dal comportamento dell’imputato, che aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, avendolo inseguito fuori della Chiesa). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 20739 del 2 maggio 2003 (Cass. pen. n. 20739/2003)

La processione, avendo la finalità di esaltare il sentimento religioso e di rendere omaggio anche fuori del tempio alla Divinità, alla Madonna ed ai Santi, costituisce una pratica religiosa tutelata dall’art. 405 c.p. a condizione che vi sia l’assistenza di un ministro del culto cattolico. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 987 del 17 giugno 1968 (Cass. pen. n. 987/1968)

La predicazione nel corso della celebrazione della Messa è la più tipica e la più saliente della manifestazioni con le quali si esercita il magistero sacerdotale e nelle quali il culto si estrinseca. La predicazione in Chiesa è una funzione religiosa, essendo diretta alla divulgazione e all’insegnamento della dottrina cristiana. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 621 del 11 maggio 1967 (Cass. pen. n. 621/1967)

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