Art. 402 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Vilipendio della religione dello Stato

Articolo 402 - codice penale

(1) Chiunque pubblicamente (266) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (7 Cost.).

Articolo 402 - Codice Penale

(1) Chiunque pubblicamente (266) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (7 Cost.).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 508 del 20 novembre 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

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