Art. 400 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

Articolo 400 - codice penale

(1) [Chiunque pubblicamente (266) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello (394), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello].

Articolo 400 - Codice Penale

(1) [Chiunque pubblicamente (266) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello (394), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

Istituti giuridici

Novità giuridiche