(1) [Chiunque pubblicamente (266) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello (394), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello].