Art. 4 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Articolo 4 - codice penale

Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali (1), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (29 prel.) residenti nel territorio dello Stato (242).
Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie (2) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.).

Articolo 4 - Codice Penale

Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali (1), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (29 prel.) residenti nel territorio dello Stato (242).
Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie (2) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.).

Note

(1) I riferimenti ai cittadini delle colonie ed ai sudditi coloniali devono ritenersi non più operanti.
(2) Il riferimento al territorio delle colonie deve ritenersi non più operante.

Massime

In tema di giurisdizione su reati commessi all’estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizionale nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7409 del 27 novembre 2019 (Cass. pen. n. 48250/2019)

È perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, attraccata in un porto italiano, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato soggetti appartenenti alla c.d. «comunità navale» sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì soggetti estranei alla detta comunità quali, nella specie, lavoratori italiani addetti alle operazioni di carico. (Fattispecie in cui delle lesioni colpose di un lavoratore, socio di una cooperativa, caduto dall’alto durante lo stivaggio di una nave è stato ritenuto responsabile il presidente della cooperativa). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7409 del 24 giugno 2000 (Cass. pen. n. 7409/2000)

In caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, prevale la giurisdizione dello Stato di bandiera allorché l’illecito concerna esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello Stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi all’esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo Stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l’offesa per la pace pubblica del paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l’intervento dello Stato costiero. (Fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera nelle acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autorità straniere. La Corte di cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano). Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 1002 del 26 gennaio 1990 (Cass. pen. n. 1002/1990)

La legge doganale 25 settembre 1940 n. 7424, art. 33, eleva a dodici miglia marine dalla costa la zona di vigilanza doganale, comprendendo in essa fino a sei miglia il vero e proprio mare territoriale, e da sei a dodici la zona contigua, così che, ai fini della giurisdizione dello Stato italiano, deve ritenersi commesso entro il territorio dello Stato italiano il reato di contrabbando commesso entro le dodici miglia dalla costa. Cass. pen. Sezioni Unite 19 gennaio 1952

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