Art. 397 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale

Articolo 397 - codice penale

(1) [In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo (575593):
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi (585) adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3) se nella scelta delle armi (585) o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento].

Articolo 397 - Codice Penale

(1) [In luogo delle disposizioni dell’articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo (575593):
1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi (585) adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3) se nella scelta delle armi (585) o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l’autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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